Cassazione Penale, Ordinanza n. 36483/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 3 novembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per due episodi di detenzione e cessione di stupefacenti: il primo, relativo a 100 grammi di cocaina, commesso a Cerea il 22 giugno 2011; il secondo, commesso in continuazione a Salizzole nel periodo marzo-giugno 2011. Con quattro motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, contestando la valutazione degli elementi probatori. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure sollecitavano una nuova lettura delle prove, riservata ai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fondato la responsabilità, con motivazione non manifestamente illogica, su una pluralità di elementi: il verbale di arresto e il rinvenimento dei 100 grammi di cocaina consegnati dal coimputato mentre i due stavano per recarsi dall’acquirente abituale; il telefono trovato nella disponibilità dell’imputato e utilizzato per i contatti con l’acquirente; le dichiarazioni di quest’ultimo, che aveva riferito di rifornirsi da una persona conosciuta come Albert e aveva riconosciuto l’imputato in fotografia; le intercettazioni relative ai contatti finalizzati alla vendita. Ha inoltre giudicato irrilevante la precedente valutazione del Tribunale del riesame sull’insussistenza di gravi indizi per il capo relativo ai 100 grammi, poiché le dichiarazioni dell’acquirente erano state rese successivamente. Le censure sono state considerate generiche e dirette soltanto a contestare l’efficacia dimostrativa delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha dato atto, con motivazione non manifestamente illogica, che la prova del coinvolgimento del ricorrente nei reati a lui ascritti si fondava su plurimi elementi
La responsabilità per i reati in materia di stupefacenti è stata confermata sulla base della valutazione congiunta degli elementi probatori indicati dalla Corte territoriale.
commesso in Salizzole nel periodo marzo- giugno 2011 (capo b) alla pena ritenuta di giustizia.
La disposizione è richiamata per il reato relativo a più condotte in materia di stupefacenti commesse nel periodo indicato e contestate in continuazione.
Massime di principio
- Non rientra nei poteri della Corte di cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito; non integra un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.
- Sono inammissibili le censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi di motivazione, si limitano a contestare l’efficacia dimostrativa delle prove e a sollecitarne una rivalutazione, quando la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
- Una valutazione cautelare resa sulla base degli elementi allora disponibili non vincola il giudizio di merito quando, successivamente, siano state acquisite ulteriori dichiarazioni rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
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