Cassazione Penale, Ordinanza n. 11055/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena a anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con un unico motivo ha dedotto erronea valutazione delle prove, travisamento dei fatti, violazione di legge, errore in procedendo, errore in giudicando e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la norma incriminatrice per il fatto per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, occupandosi solo della pena e dell'impugnazione.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso, le memorie e i motivi nuovi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale del ricorso è quindi preclusa.
Richiamato, unitamente all'art. 613 c.p.p., per ribadire che dopo la riforma del 2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
L'autenticazione della sottoscrizione da parte del legale attesta solo la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.
La modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta da questa legge si applica ai procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017 e fonda il requisito formale della sottoscrizione difensiva del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, dovendo essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma da parte di un difensore non equivale alla sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p., poiché certifica solo l'autenticità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte, non la provenienza tecnica dell'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione di un requisito formale essenziale, seguono per legge la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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