Cassazione Penale, Ordinanza n. 34518/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 13 novembre 2025 della Corte d’appello di Trieste, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto in abitazione. Con tre motivi, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione dei fatti come tentato furto in abitazione e sostenendo che dovessero essere qualificati come violazione di domicilio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano quelle già sottoposte alla Corte d’appello e da questa puntualmente disattese; le ha inoltre ritenute manifestamente infondate, poiché la condotta, valutata ex ante nelle sue modalità e nel contesto, era diretta in modo non equivoco alla commissione del delitto e l’interruzione dell’azione era dovuta all’arrivo della persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i tre motivi reiteravano censure già esaminate e correttamente respinte in appello e che, comunque, erano manifestamente infondati. La condotta, considerata nella sua struttura e nel contesto, rivelava in modo non equivoco il fine di commettere il furto; l’attività criminosa era stata interrotta dal sopraggiungere della persona offesa, circostanza incompatibile con la qualificazione alternativa proposta dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente
La direzione non equivoca degli atti verso la commissione del delitto va valutata considerando sia le caratteristiche intrinseche della condotta sia il contesto in cui essa si colloca, secondo le regole di esperienza.
la Corte territoriale ha dato conto che l'interruzione dell'attività criminosa era riconducibile al sopraggiungere della persona offesa; e tanto esclude, logicamente, la possibilità di qualificare i fatti nei termini prospettati dalla difesa
La condotta diretta al furto in abitazione non va riqualificata come mera violazione di domicilio quando l’azione criminosa, interrotta dall’arrivo della persona offesa, risulta orientata alla commissione del furto.
i tre motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla qualificazione dei fatti in termini di tentato furto in abitazione in luogo della prospettata qualificazione quale violazione di domicilio — sono indeducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici
Sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La direzione non equivoca degli atti verso la commissione di un delitto va apprezzata ex ante, considerando la struttura della condotta, le circostanze concrete e il contesto, secondo le regole di esperienza.
- La mera riproposizione in cassazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con argomenti logici e giuridici corretti non consente di ottenere un nuovo esame della questione.
- L’interruzione della condotta criminosa per il sopraggiungere della persona offesa può confermare che l’azione era diretta alla commissione del delitto e non giustifica, di per sé, la riqualificazione dei fatti come mera violazione di domicilio.
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