Cassazione Penale, Sentenza n. 38064/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna emessa in abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha dedotto mancanza di motivazione e violazione degli artt. 157 e 160 c.p., sostenendo che il reato si era estinto per prescrizione: l'ultimo atto interruttivo indicato dal difensore sarebbe stata la sentenza di primo grado del 16/12/2015 e, secondo il calcolo difensivo, al 16/12/2021 sarebbe decorso il termine prescrizionale di sei anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso omettesse di considerare l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello (emesso il 19/10/2021). Sulla base di consolidata giurisprudenza, il decreto di citazione per il giudizio d'appello è atto interruttivo anche se l'impugnazione è proposta dall'imputato; pertanto, alla data della sentenza impugnata (24/01/2022) il termine di prescrizione non era decorso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione pronunciata il 13 settembre (data indicata nel provvedimento).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Individua il reato per cui l'imputato è stato condannato (norma sostanziale applicata nel procedimento).
codice penale, art. 160, comma secondo
Il Collegio ha interpretato che il riferimento, pur generico, al "decreto di citazione a giudizio" comprende anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello, il quale interrompe il decorso della prescrizione anche quando l'impugnazione sia proposta dall'imputato.
Norma richiamata dalla difesa in tema di estinzione del reato; la Corte ha ritenuto la deduzione difensiva manifestamente infondata perché non aveva considerato gli atti interruttivi (in particolare il decreto di citazione per appello).
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Richiamato per la procedura: è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi di tale norma, una modalità procedurale applicata quando non è stata richiesta discussione orale nei termini.
Massime di principio
- Il decreto di citazione per il giudizio d'appello interrompe il corso della prescrizione: va computato come atto interruttivo anche se l'impugnazione è proposta dall'imputato.
- Nella valutazione dell'estinzione per prescrizione occorre considerare tutti gli atti interruttivi (anche quelli relativi al giudizio di impugnazione), e non solo gli atti fino alla sentenza di primo grado.
- Un motivo di ricorso che ignora principi giurisprudenziali consolidati (es. effetto interruttivo del decreto di citazione per appello) può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a una somma a titolo di ammenda (cassa delle ammende).
- Le questioni relative alla prescrizione richiedono un calcolo temporale preciso: data del fatto, date degli atti interruttivi (compresi quelli di impugnazione) e data della sentenza devono essere confrontate per stabilire se il termine prescrizionale è decorso.
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