Cassazione Civile, Ordinanza n. 20245/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto costi per carburante per autotrazione ritenendo insufficiente la documentazione prodotta per dimostrare l’impiego del carburante nei veicoli dell’impresa. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado, poiché i giudici di merito avevano ritenuto non decisive le carenze formali della documentazione e avevano considerato provata l’inerenza dei costi. In cassazione l’Agenzia ha proposto un unico motivo, ma il ricorso è stato prima oggetto di un rilievo di nullità della notifica introduttiva; disposta la rinnovazione, la nuova notificazione è stata eseguita oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata ed è stata effettuata al difensore costituito, anziché personalmente alla parte, in violazione dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha quindi esaminato la questione preliminare della ritualità della notificazione del ricorso e della rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la notificazione dell’impugnazione avrebbe dovuto essere eseguita personalmente alla parte ai sensi dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c.; la rinnovazione effettuata presso il difensore costituito era quindi nulla. Poiché la rinnovazione era stata già disposta con termine perentorio e non risultava seguita da una valida notificazione prima dell’esame del ricorso, non era possibile concedere un ulteriore termine. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata costituzione della contribuente; nessun raddoppio del contributo unificato perché l’Agenzia è esonerata dal relativo versamento.
Norme richiamate
art. 330, ultimo comma, c.p.c.
"quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti"
Decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la notificazione dell’impugnazione deve avvenire personalmente alla parte e non al procuratore; la regola vale anche per la rinnovazione della notifica nulla.
La rinnovazione della notificazione nulla dell’impugnazione è consentita, ma deve avvenire validamente entro il termine assegnato; se la rinnovazione è a sua volta nulla e non segue una valida notifica, il ricorso è inammissibile.
Una volta disposta la rinnovazione con termine perentorio, non è possibile assegnare un secondo termine per notificare, salvo che la parte abbia tempestivamente adempiuto e l’esito negativo dipenda da causa non imputabile.
È vietata la proroga dei termini perentori, anche con accordo delle parti, salvo i presupposti della rimessione in termini.
Richiamato come disciplina generale della notificazione personale alla parte nei casi previsti dall’art. 330, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per distinguere la nullità sanabile della notificazione da altre ipotesi, ma nel caso concreto la nullità della rinnovazione non è stata sanata.
Richiamato solo per distinguere l’ipotesi dell’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili dalla rinnovazione della notificazione nulla dell’impugnazione.
Non è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato, poiché la ricorrente è soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento.
Massime di principio
- Se è decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l’impugnazione deve essere notificata personalmente alla parte, anche quando si proceda alla rinnovazione di una notifica nulla.
- La rinnovazione della notificazione dell’impugnazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. deve essere validamente eseguita entro il termine perentorio assegnato; una rinnovazione a sua volta nulla non consente, di regola, l’assegnazione di un ulteriore termine.
- Il regime della rinnovazione della notifica nulla dell’impugnazione è diverso da quello dell’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili: nel primo caso opera il vincolo del termine perentorio già concesso e la disciplina dell’art. 330 c.p.c., nel secondo si tratta di una diversa attività processuale.
- Quando la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
- L’esonero istituzionale dal contributo unificato impedisce la declaratoria di raddoppio del contributo stesso.
Come è indicizzato
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