Cassazione Penale, Sentenza n. 48839/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata in appello (cui era seguito il proscioglimento perché "il fatto non sussiste") per il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista (art. 348 c.p.). Il Procuratore Generale e le parti civili denunciavano violazione e travisamento delle norme di settore (artt. 119, 122, 123 TULPS, d.lgs. 258/91, d.lgs. 178/91, R.D. 1706/1938, R.D. 1265/1934) con riguardo a conservazione, deposito e distribuzione dei farmaci, nonché carenza o insufficiente motivazione a fronte del ribaltamento della sentenza di primo grado.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che dagli atti non risulti provata una violazione concreta delle norme su conservazione o trasporto dei farmaci né che gli imputati abbiano svolto atti tipici della professione farmacistica: i farmaci risultavano ordinati e confezionati dalla farmacista Mortelliti, posti in buste con intestazione e scontrino e i destinatari li ritiravano presso esercizi indicati. Non è emersa la consapevolezza (dolo) degli imputati di esercitare abusivamente la professione. La Corte ha inoltre ritenuto congrua e sufficiente la motivazione dell'appello. Condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione)
Occorre lo svolgimento di attività tipiche e il dolo di esercitare la professione senza titolo; la mera consegna materiale di medicinali confezionati da un farmacista non integra automaticamente il reato.
Regola i requisiti dei locali per deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci; la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova concreta del mancato rispetto di tali requisiti nel caso concreto.
Disciplina la vendita al pubblico dei medicinali da parte del farmacista e la responsabilità del titolare; la Corte ha osservato che si tratta di una fattispecie 'propria' del farmacista e che, qualora la vendita sia posta in essere dal farmacista, il reato è a carico di quest'ultimo, non dei meri consegnatari.
Si riferisce alla detenzione di medicinali scaduti o imperfetti e alle modalità di conservazione; la sentenza rileva l'assenza di prova concreta di violazioni.
Attribuisce al farmacista competenze di preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali; la Corte ha ritenuto che tali attività fossero effettivamente svolte dalla farmacista abilitata.
artt. 15 e 23 d.lgs. n. 178/1991
Regolano detenzione e distribuzione di farmaci privi di autorizzazione all'immissione in commercio; la Corte non ha ravvisato elementi probatori che attestassero violazioni di tali discipline.
Stabilisce requisiti per i locali di deposito e controllo da parte degli organismi di vigilanza; la sentenza segnala che non risultano accertate le violazioni contestate rispetto a tali requisiti.
R.D. n. 1265/1934 art. 123
Norme sulla detenzione e conservazione dei medicinali; la Corte ha ritenuto mancanti prove concrete di inosservanza nel caso esaminato.
Massime di principio
- Per integrare l'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) è necessario provare che il soggetto abbia svolto atti tipici della professione e con la consapevolezza di esercitarla senza titolo; la mera attività materiale di consegna non è sufficiente.
- La responsabilità per la vendita di medicinali secondo le norme TULPS può ricadere in via specifica sul farmacista titolare se è quest'ultimo a ricevere ordinativi, confezionare e emettere scontrini; l'individuazione del soggetto che ha materialmente svolto gli atti tipici è cruciale.
- In assenza di accertamenti concreti su conservazione, deposito o trasporto (es. requisiti dei locali, condizioni di temperatura), non si può desumere automaticamente la violazione delle norme tecniche o la sussistenza di reati connessi.
- Nelle impugnazioni che ribaltano condanne è richiesto al giudice d'appello un'articolazione motivazionale più robusta, ma la motivazione è congrua se confronta le prove e spiega le ragioni della diversa valutazione del medesimo compendio probatorio.
- Elementi probatori decisivi in simili fattispecie: chi ordinava i farmaci, chi li confezionava, dove erano conservati, presenza di ricette, emissione di scontrini a nome della farmacia e risultati di sequestri; questi fattori determinano se l'attività sia stata esercitata 'presso la farmacia' o altrove.
- Nel dubbio sulla sussistenza del dolo degli intermediari (es. corrieri o addetti alle consegne), prevale la valutazione che la responsabilità penale richiede prova della volontà di esercitare la professione senza abilitazione.
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