Cassazione Civile, Ordinanza n. 11614/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha contestato a una società estera, operante nel settore delle scommesse, il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010. L'Ufficio ha ritenuto la società soggetto obbligato in solido con il titolare di un centro trasmissione dati (CTD) che operava per suo conto. La società ha impugnato l'atto, ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado; l'appello dell'Amministrazione è stato invece accolto. In cassazione la società ha proposto sette motivi: tre "pregiudiziali", chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE, una nuova questione di legittimità costituzionale e la declaratoria di violazione del diritto UE per asserita discriminazione e difetto di proporzionalità; e quattro motivi di merito, diretti a contestare il presupposto soggettivo dell'imposta, il presupposto territoriale, la compatibilità con i principi UE e la condanna alle spese in favore dell'Amministrazione assistita da funzionari. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che la disciplina nazionale e la sua interpretazione da parte della giurisprudenza costituzionale e unionale consentono di assoggettare a imposta unica, per l'anno 2010, anche il bookmaker estero privo di concessione, in solido con il ricevitore/CTD che opera in Italia.
La decisione
La Corte ha respinto sia l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sia la richiesta di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo pregiudiziale nella parte in cui si risolveva in una critica alla sentenza della Corte costituzionale e in una richiesta di rimessione degli atti al Giudice delle leggi. Ha poi ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta violazione del diritto UE, al presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, al legittimo affidamento e alle spese di lite. In particolare, ha affermato che per l'anno d'imposta 2010 il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse in base all'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010, e che la disciplina non contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
non vi era necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché le questioni erano già risolte dalla giurisprudenza unionale richiamata.
art. 56 TFUE
non osta a una normativa nazionale che assoggetti all'imposta sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, i bookmaker esteri mandanti, anche se privi di concessione.
artt. 49 e 56 TFUE
le censure di violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento sono infondate alla luce della disciplina nazionale e della giurisprudenza UE.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
individua i soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; letto con la norma interpretativa del 2010, comprende anche chi gestisce scommesse per conto di terzi, anche all'estero.
art. 1, comma 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220
ha natura interpretativa e chiarisce che soggetto passivo è chiunque gestisca, anche telematicamente e per conto di terzi, scommesse di qualsiasi genere; se l'attività è svolta per conto di terzi, il mandante è obbligato solidalmente.
art. 1, comma 64, l. 13 dicembre 2010, n. 220
esprime le finalità della disciplina, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile, alla criminalità organizzata e all'evasione fiscale.
art. 16 d.m. 10 marzo 2006, n. 111
prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014, n. 190
indica un criterio forfetario di imponibile per l'imposta unica legato alla raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'Amministrazione finanziaria, se vittoriosa e assistita da propri funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa/parametri applicabili agli avvocati, con riduzione del 20% secondo il regime vigente ratione temporis.
art. 12 d.l. 8 agosto 1996, n. 437 conv. in l. 24 ottobre 1996, n. 556
richiamato per ricostruire l'evoluzione normativa in tema di spese di lite nel processo tributario a favore degli enti assistiti da funzionari.
art. 1, comma 32, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha modificato il criterio di liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione assistita da funzionari, sostituendo il richiamo alla tariffa con quello ai parametri forensi.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
ha ulteriormente aggiornato la disciplina delle spese di lite nel contenzioso tributario, confermando la ripetibilità delle spese a favore dell'ente impositore assistito da funzionari.
art. 53 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro violato solo per le annualità anteriori al 2011, in ragione dell'impossibilità di traslazione dell'imposta da parte dei ricevitori.
Massime di principio
- Nel settore delle scommesse non armonizzato a livello unionale, uno Stato membro può assoggettare a imposizione le attività svolte sul proprio territorio per finalità fiscali e di ordine pubblico, purché la disciplina non introduca restrizioni discriminatorie o sproporzionate alla libera prestazione di servizi.
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce la prestazione del servizio di gioco, cioè l'organizzazione e la raccolta delle scommesse, non la sola giocata in sé; il fatto imponibile si radica nelle attività svolte sul territorio nazionale, incluse registrazione, accettazione e trasmissione della scommessa.
- Il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica anche per annualità anteriori al 2011, mentre l'illegittimità costituzionale accertata dalla Corte costituzionale riguarda soltanto, per quel periodo, l'assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
- La disposizione interpretativa del 2010 ha natura chiarificatrice e si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ma non nei limiti in cui, per le annualità antecedenti al 2011, impedisce la traslazione del tributo sulle ricevitorie già vincolate da accordi economici cristallizzati.
- In tema di spese nel contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria vittoriosa, se difesa da propri funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo il regime normativo applicabile ratione temporis, senza che tale circostanza escluda la rifusione in suo favore.
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