Cassazione Penale, Sentenza n. 21594/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto il reclamo avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottato dal G.I.P. in procedimento per violazione dell'art. 4 legge n. 110/1975. Pagnotta contestava che il Tribunale si fosse sostituito al G.I.P. entrando nel merito dell'opposizione (che per un disguido di cancelleria non era stata trasmessa al G.I.P.) e avesse dichiarato inammissibile l'opposizione valutandone il merito, mentre il reclamo avrebbe dovuto limitarsi a verificare la legittimità formale del provvedimento di archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale non fosse 'abnorme' nei termini che consentono la proposizione del ricorso per cassazione: il Tribunale è legittimato a valutare l'ammissibilità del reclamo e a decidere che una seconda opposizione, fondata sulle medesime argomentazioni della prima e priva di nuove deduzioni, fosse inammissibile e trattabile de plano senza camera di consiglio. La Corte ha quindi escluso che si trattasse di atto estraneo all'ordinamento o idoneo a causare stasi processuale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto disposta nel procedimento in cui la ricorrente era indagata.
Disciplina l'istituto del reclamo al Tribunale avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal G.I.P.; la Cassazione osserva che avverso la decisione del Tribunale non è prevista la impugnazione per cassazione salvo il caso di accertata abnormità dell'atto impugnato.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: non è consentito eludere il regime tassativo delle impugnazioni qualificando come abnorme una mera illegittimità.
Norma sostanziale relativa al reato per il quale era stato avviato il procedimento e richiesto l'archiviazione.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 33)
Richiamata come fonte della riforma che ha introdotto l'art. 410-bis e ridefinito i possibili esiti del procedimento di archiviazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decisioni prese su reclamo contro archiviazione è ammesso in cassazione solo se è configurabile un profilo di abnormità dell'atto; mera illegittimità o errore di merito non giustificano la cassazione.
- La nozione di abnormità si riferisce ad atti estranei all'ordinamento o a provvedimenti che determinano stasi o regressione insanabile del processo; non può essere impiegata per trasformare ogni vizio in motivo di legittimità straordinaria.
- Il Tribunale ha il potere di valutare l'ammissibilità di un reclamo e di dichiarare inammissibile una opposizione ripetuta quando non contenga nuove deduzioni rispetto a quella precedente.
- In presenza di ripetizione di identiche argomentazioni l'autorità giudicante può procedere de plano senza fissare camera di consiglio; la mancata trasmissione di un atto per disguido di cancelleria non implica automaticamente abnormità del provvedimento impugnato.
- Chi intende impugnare deve articolare specifici profili tali da dimostrare che l'atto è realmente estraneo alle facoltà decisorie previste dall'ordinamento o ha determinato una stasi processuale non emendabile; altrimenti la domanda sarà considerata inammissibile e si rischia la condanna alle spese e, se previsto, somme a favore della Cassa delle ammende.
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