Cassazione Civile, Ordinanza n. 15605/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui una città metropolitana aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disciplina sul trasporto di rifiuti non pericolosi: durante un controllo stradale era stato accertato che il veicolo trasportava rifiuti con formulario di identificazione contenente dati incompleti o inesatti, quindi non idoneo a ricostruire correttamente le informazioni prescritte dalla legge. Il destinatario della sanzione aveva opposto il provvedimento sostenendo di essere il mero conducente del mezzo e non l’impresa che svolge professionalmente l’attività di trasporto. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano accolto tale impostazione, ritenendo che l’obbligo e la correlata responsabilità sanzionatoria gravassero sull’ente o impresa di trasporto, non sul singolo conducente occasionale. La città metropolitana ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 193 d.lgs. 152/2006 e della disciplina sanzionatoria correlata, sostenendo che l’obbligo di compilare e sottoscrivere il formulario grava anche sul trasportatore e che il concorso di persone nell’illecito amministrativo è già insito nella fattispecie normativa; il conducente, quale soggetto che materialmente esegue il trasporto, risponde dunque della violazione quando opera nell’ambito della filiera del trasporto dei rifiuti. È stata inoltre rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dall’intimato in assenza di controricorso tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della città metropolitana. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso la responsabilità del conducente valorizzando la distinzione tra trasportatore impresa e conducente materiale del mezzo. La Cassazione ha affermato, in continuità con precedenti conformi, che nel trasporto di rifiuti non pericolosi l’obbligo di compilare e sottoscrivere il formulario grava sul produttore/detentore e sul trasportatore, e che l’illecito amministrativo sussiste anche per chi concorre causalmente alla violazione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma impone la compilazione e sottoscrizione del formulario di identificazione dei rifiuti e, per i rifiuti non pericolosi, coinvolge come soggetti obbligati il produttore/detentore e il trasportatore.
art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
Sanziona chi effettua il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario recante dati incompleti o inesatti; la responsabilità non è limitata alla sola attività materiale, ma si collega alla partecipazione alla filiera del trasporto.
Richiamato come norma di principio sulla disciplina dei rifiuti, ma la Corte ha ritenuto decisivo il sistema specifico degli artt. 193 e 258.
È stato richiamato per distinguere la gestione del rifiuto come attività oggettivamente considerata e per definire i ruoli nella filiera.
È stato richiamato per evidenziare che gli enti o le imprese che effettuano professionalmente il trasporto di rifiuti sono tenuti agli obblighi di iscrizione e gestione, distinguendosi dal mero conducente.
In materia di sanzioni amministrative, consente di applicare la sanzione anche a chi abbia dato un contributo causale alla violazione, oltre all'autore materiale.
La memoria depositata dall’intimato è stata dichiarata inammissibile perché non era stato depositato tempestivamente il controricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel trasporto di rifiuti non pericolosi, l’obbligo di compilare e sottoscrivere il formulario di identificazione grava sui soggetti tipizzati dalla disciplina speciale, in particolare produttore/detentore e trasportatore, e la violazione non può essere esclusa solo perché il soggetto sanzionato non sia il titolare formale dell’impresa.
- Ai fini della sanzione amministrativa in materia ambientale, la responsabilità può investire anche chi abbia concorso causalmente alla violazione, senza che sia necessario limitare la punizione al solo soggetto formalmente intestatario dell’attività imprenditoriale.
- Quando la disciplina speciale distingue tra trasportatore come ente o impresa e conducente materiale del mezzo, tale distinzione non comporta automaticamente l’esenzione del conducente da responsabilità, se la norma sanziona la condotta di chi effettua il trasporto nell’ambito della filiera prevista dalla legge.
- In Cassazione, la parte intimata che non abbia depositato controricorso tempestivo non può utilizzare la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. per introdurre per la prima volta le proprie difese.
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