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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19646/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 28/7/2018 al 27/11/2018 per un capo di imputazione per estorsione (artt.110 e 629 c.1-2 c.p. in relazione all'art.628 c.3 n.1). L'istante era stato poi assolto, in primo grado, per insussistenza del fatto. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che l'istante avesse contribuito con comportamento caratterizzato da colpa grave a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria, essendovi dichiarazioni rese dall'imputato nella fase di convalida che sostanzialmente ammettevano un concorso nell'estorsione e circostanze corroborate dal coimputato; il ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando la qualificazione della sua condotta come dolosa o gravemente colposa e denunciando incongruità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare autonomamente se il comportamento dell'istante abbia concorso con dolo o colpa grave a dar luogo alla detenzione, anche rivalutando il materiale probatorio in tal senso. Sulla base delle ammissioni rese in sede di convalida e della loro coerenza con le dichiarazioni del coimputato, nonché della natura estorsiva della prospettazione di non restituire la vettura salvo pagamento, la Corte ha ritenuto sussistente un profilo di colpa grave processuale ostativo all'indennizzo. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.315 cod.proc.pen.

    Indica il giudice competente per la domanda di riparazione; richiamata per spiegare la funzione del giudice adito e il potere di valutare autonomamente gli elementi ai fini della riparazione.

  • art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione invocato (inosservanza o erronea applicazione della legge penale). La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la valutazione della colpa grave è avvenuta secondo i criteri di legge.

  • art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Fondamento formale relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha valutato la motivazione della Corte territoriale come coerente e non manifestamente illogica.

  • artt.110, 629 c.1-2 e art.628 c.3 n.1 cod.pen.

    Norme sostanziali relative al reato inizialmente contestato (concorso in estorsione aggravata). La Corte richiama la qualificazione giuridica dell'azione ritenendo che la prospettazione della non restituzione del bene per ottenere denaro possa costituire estorsione quando usata per coartare la volontà altrui.

Massime di principio

  • Nel procedimento per riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice ha autonoma libertà di esaminare il materiale probatorio per stabilire se il detenuto abbia concorso a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave; non si tratta di riaccertare la responsabilità penale, ma di verificare se comportamenti dell'interessato hanno creato la falsa apparenza di pericolosità o responsabilità.
  • Le ammissioni rese dall'indagato nelle fasi cautelari o interrogatorie, anche se successivamente neutralizzate in sede di merito, possono integrare un profilo di colpa grave processuale se esse hanno avuto incidenza sull'emissione del provvedimento cautelare, specialmente se corroborate da elementi di riscontro.
  • La domanda di denaro presentata come condizione per la restituzione di un bene può essere qualificata come estorsiva quando viene usata per coartare la volontà altrui; la sussistenza di un rapporto di credito pregresso non esclude automaticamente la rilevanza estorsiva se il mezzo è finalizzato a ottenere un risultato non dovuto.
  • Per opporsi con successo al rigetto della riparazione è utile dimostrare che non vi sono state condotte extra-processuali o processuali rilevanti (per esempio alibi, contestazione immediata delle accuse, mancata autoincolpazione) e documentare l'assenza di elementi che abbiano effettivamente indotto l'autorità a ordinare la detenzione.
  • Il fatto che il giudice penale abbia poi assolto per insussistenza del fatto non preclude automaticamente il rigetto della richiesta di indennizzo: se emerge che il detenuto ha concorso con colpa grave o dolo a creare l'apparenza del reato, l'indennizzo può essere escluso.

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