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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21240/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione di sorveglianza sulla persistenza della pericolosità sociale e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stati ravvisati elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato nei cui confronti, dopo l'espiazione della pena, è stata applicata la libertà vigilata quale misura di sicurezza personale. Il Magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale di sorveglianza hanno ritenuto attuale la sua pericolosità sociale, valorizzando precedenti penali di particolare gravità, riferiti a reati associativi di tipo mafioso, la condotta permanente fino a epoca recente, l'assenza di segnali di positiva evoluzione durante il lungo periodo di osservazione in carcere e il ritorno nel medesimo contesto criminale di provenienza. Con l'unico motivo di ricorso l'interessato ha contestato tale valutazione, ma la Corte osserva che le doglianze mirano sostanzialmente a ottenere un diverso apprezzamento del merito e, per la parte in cui deducono profili giuridici o vizi motivazionali, risultano generiche o manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • art. 203 c.p.

    La libertà vigilata e, più in generale, ogni misura di sicurezza personale richiedono l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, tramite un giudizio prognostico sul futuro comportamento con riferimento alla commissione di reati.

  • art. 207 c.p.

    La revoca anticipata della misura è esclusa se la persona sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa; la cessazione della pericolosità deve risultare da fatti sopravvenuti, certi e concludenti, non bastando un mero dubbio.

  • art. 208 c.p.

    Il riesame della pericolosità sociale può essere effettuato successivamente secondo la disciplina dell'articolo, ma non consente di superare con valutazioni incerte la prognosi già formata.

  • art. 679 c.p.p.

    Attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza per le decisioni in materia di misure di sicurezza e del relativo giudizio di pericolosità.

Massime di principio

  • L'applicazione di una misura di sicurezza personale dopo l'espiazione della pena presuppone sempre un accertamento attuale della pericolosità sociale, fondato su un giudizio prognostico concreto e non meramente astratto.
  • Nel valutare la pericolosità sociale, il giudice di sorveglianza può e deve considerare non solo la gravità del fatto originario, ma anche gli elementi successivi, come la condotta durante l'espiazione della pena, l'eventuale accesso a benefici e il comportamento tenuto dopo la liberazione.
  • La revoca anticipata di una misura di sicurezza non può essere disposta in presenza di un semplice dubbio sulla cessazione della pericolosità: occorre una valutazione positiva, certa e basata su fatti sopravvenuti concludenti.
  • Il ricorso per cassazione che, contro la valutazione di pericolosità sociale, si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale fattuale è inammissibile se mira a una rivalutazione del merito non consentita e non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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