Cassazione Penale, Sentenza n. 18002/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna (pena sospesa: 2 mesi reclusione e 80 euro di multa) per il reato di cui all'art. 443 c.p., riqualificato come tentativo, in relazione alla detenzione, per la successiva somministrazione, di 17 confezioni di medicinali scaduti (fatto accertato il 1/1/2016). I motivi di ricorso denunciavano: (i) violazione degli artt. 56 e 443 c.p. e degli artt. 42 e 43 c.p., per errata imputazione soggettiva avendo le corti ritenuto una responsabilità basata su omessa vigilanza (culpa in vigilando) e/o dolo eventuale, mentre il reato contestato avrebbe natura dolosa e richiederebbe atti univoci diretti alla somministrazione; (ii) violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 111 Cost., per presunta riqualificazione "a sorpresa" della fattispecie dalla forma consumata a quella tentata senza preventiva informazione alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il secondo motivo (la riqualificazione non ha costituito mutamento radicale del fatto né ha pregiudicato il diritto di difesa, essendo possibile la difesa nel corso del processo). Ha invece accolto parzialmente il primo motivo: la motivazione delle sentenze di merito è risultata incongruente perché ha fatto riferimento al "dolo eventuale" (accettazione del rischio che i farmaci scaduti venissero somministrati), mentre, secondo la giurisprudenza e la natura dell'art. 443 c.p., la detenzione per la somministrazione di medicinali scaduti può integrare al più il tentativo e solo se sussistono atti idonei e diretti in modo non equivoco alla somministrazione e la consapevolezza del guasto. Essendovi una aporia motivazionale sul profilo soggettivo (incompatibilità tra dolo eventuale e requisito della direzione non equivoca richiesto per il tentativo), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo del delitto contestato e ha rinviato, per nuovo giudizio su quel punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
"detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti"
La Corte interpreta la norma nel senso che la mera detenzione per la somministrazione non configura automaticamente il delitto consumato: la detenzione per somministrazione può integrare al più il tentativo se sussistono atti idonei e diretti in modo non equivoco alla somministrazione e la consapevolezza del guasto
Il tentativo richiede "atti idonei e diretti in modo non equivoco"; la valutazione richiede la prognosi postuma e l'accertamento del grado di realizzazione dell'iter criminoso
Riferimento ai criteri di imputazione soggettiva (rapporto tra condotta e responsabilità personale) usati per criticare la qualificazione giuridica
art. 43, primo comma, primo capoverso, cod. pen.
Riferito ai criteri di imputazione soggettiva e alla partecipazione nel reato; rilevante per determinare se sussista dolo o mera colpa omissiva
art. 521 cod. proc. pen., comma 1
Norma che regola la correlazione tra imputazione contestata e sentenza; la Corte ricorda che la riqualificazione non viola il diritto di difesa se non costituisce mutamento radicale del fatto e l'imputato ha potuto efficacemente difendersi
art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiama la garanzia del diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa; valutata congiuntamente all'art. 521 c.p.p. sulla mancanza di pregiudizio alla difesa
art. 111 Cost.
Richiama la garanzia del giusto processo; la Corte valuta che tale garanzia non è stata compromessa dalla riqualificazione nella specie
Massime di principio
- La detenzione di medicinali guasti "per la somministrazione" non configura automaticamente il reato consumato: può essere al più tentativo se e nella misura in cui vi siano atti idonei e diretti in modo non equivoco alla somministrazione e la consapevolezza del guasto
- Per qualificare il reato come tentato è necessario accertare sia l'idoneità oggettiva degli atti (prognosi postuma) sia la loro direzione non equivoca: non sono sufficienti mere omissioni generiche o controlli carenti, salvo che tali omissioni costituiscano atti che rendano concreta e probabile la realizzazione del risultato
- Il dolo eventuale (accettazione del rischio) è incompatibile con il requisito della direzione non equivoca richiesto per il tentativo; se la motivazione alterna o confonde tali categorie occorre nuova valutazione
- La riqualificazione processuale (consumato/tentato) non viola automaticamente il diritto di difesa purché l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi sull'oggetto della nuova qualificazione e non si sia verificata una trasformazione radicale del fatto
- Se la decisione di merito utilizza argomentazioni incongrue sul profilo soggettivo (es. affermando dolo eventuale quando si procede per tentativo) la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per consentire nuova motivazione
- Nel caso di responsabilità basata su omissione di controllo per ruoli di responsabilità (caposala/coordinatrice), il giudice deve chiarire con precisione gli obblighi concretamente incombenti e collegare fattualmente la loro violazione all'elemento psicologico del reato contestato
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