Cassazione Civile, Ordinanza n. 06731/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un imprenditore edile aveva convenuto in giudizio un condominio committente chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di appalto per inutile decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere e, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento del committente, con condanna al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, degli interessi, del danno da svalutazione monetaria e del mancato guadagno. Il condominio aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per fatto imputabile all’impresa e per il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda dell’impresa, riconoscendo la risoluzione ex art. 1454 c.c. e liquidando il corrispettivo, il danno da svalutazione monetaria e il lucro cessante. La corte d’appello, invece, aveva riformato in parte la decisione qualificando la vicenda come legittimo recesso del committente ai sensi della clausola contrattuale applicabile, negando il danno da mancato guadagno all’impresa e il risarcimento al condominio, ma confermando il diritto dell’impresa al pagamento dei lavori eseguiti. Nel ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte d’appello eliminato, senza specifico motivo di appello, il capo sul danno da svalutazione monetaria; 2) nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà motivazionale; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la valutazione delle prove e per il mancato esame della mancata ufficializzazione della nomina del nuovo direttore dei lavori; 4) violazione degli artt. 1460 e 1671 c.c., sostenendo che la disciplina corretta fosse quella della sospensione dell’adempimento e del recesso del committente; 5) violazione di norme sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, ritenendo che la corte territoriale avesse eliminato il danno da svalutazione monetaria senza che tale capo fosse stato specificamente devoluto con l’appello, e ha rigettato gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato i restanti cinque motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla svalutazione monetaria e, decidendo nel merito, ha ripristinato l’attribuzione in favore dell’impresa dell’ulteriore danno da svalutazione monetaria già riconosciuto dal tribunale, da calcolarsi secondo il criterio indicato nella sentenza di primo grado. Ha confermato la compensazione delle spese dei due gradi di merito e ha compensato per un terzo le spese del giudizio di legittimità, ponendo il residuo a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato quale base della diffida ad adempiere posta a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto; il tribunale aveva ritenuto integrata la risoluzione di diritto, ma la corte d’appello ha poi qualificato la vicenda in termini diversi.
art. 28 del contratto
la corte d’appello ha ritenuto legittimo il recesso del committente in base alla clausola contrattuale, escludendo il risarcimento del mancato guadagno all’impresa.
il capo relativo alla svalutazione monetaria non poteva essere eliminato in appello in assenza di una specifica censura dell’appellante; la sua soppressione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in appello.
la censura sulla contraddittorietà della motivazione è stata respinta, perché la contraddittorietà non integra più, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione se non nei limiti dell’anomalia motivazionale radicale.
non è consentito in cassazione contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi previsti; la doglianza sull’omesso esame di elementi istruttori è stata ritenuta inammissibile o infondata nella sostanza.
invocato dal ricorrente per giustificare la sospensione dei lavori in presenza di mancato pagamento; la Corte non ha accolto la censura, valorizzando la valutazione di merito sulla dinamica dei rapporti tra le parti.
richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha osservato che la corte territoriale aveva comunque ritenuto legittimo il recesso del committente secondo la disciplina contrattuale applicabile.
la censura sulle spese è stata ritenuta non diretta a investire la sentenza impugnata, ma a sollecitarne la riforma consequenziale; perciò non è stata accolta.
Massime di principio
- In appello il giudice non può espungere o modificare un capo autonomo della decisione di primo grado se quel capo non è stato specificamente devoluto con un motivo di gravame; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato comporta cassazione del capo interessato.
- La mera contraddittorietà interna della motivazione non è, di per sé, un autonomo motivo di ricorso per cassazione: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in un contrasto irriducibile o in una motivazione del tutto inesistente nei limiti oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono estranee al giudizio di legittimità, salvo il sindacato sui vizi motivazionali nei limiti rigorosi consentiti dalla legge.
- Nel contratto di appalto, la qualificazione del comportamento delle parti e dell’eventuale scioglimento del rapporto dipende dalla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per specifici errori di diritto o vizi motivazionali ammissibili.
- La domanda relativa alle spese di lite deve tradursi in una critica specifica alla regolazione adottata nella sentenza impugnata; non è sufficiente una richiesta di ricalcolo consequenziale alla prospettata riforma della decisione.
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