Cassazione Civile, Ordinanza n. 33410/2025 del 21/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionaria tributaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018. La società cessionaria del ramo d'azienda aveva impugnato l'atto sostenendo di essere subentrata solo dal 9-10 agosto 2018 nella disponibilità dei mezzi pubblicitari e che l'obbligo dichiarativo e impositivo doveva gravare sulla società cedente, poiché i messaggi pubblicitari erano già in corso e non erano stati modificati. In appello la concessionaria del tributo aveva sostenuto, invece, che la cessionaria fosse tenuta al pagamento almeno in via solidale e comunque quale soggetto che, per oltre tre mesi, aveva la disponibilità dei mezzi pubblicitari, con conseguente debenza dell'imposta per l'intero anno solare. La sentenza di appello ha rigettato l'appello affermando, senza indicare una specifica fonte probatoria, che l'imposta fosse già stata pagata dalla cedente entro il 31 gennaio 2018. Nel ricorso per cassazione la concessionaria ha denunciato: violazione degli artt. 8, 9, 12, comma 2, e 6 d.lgs. 507/1993; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice valorizzato come provato un fatto non supportato da elementi istruttori; violazione dell'art. 2697 c.c. quanto al riparto dell'onere della prova, poiché il pagamento era fatto estintivo da provare dal debitore; nullità della sentenza per aver fondato la decisione su un pagamento ritenuto arbitrariamente esistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva affermato in modo arbitrario l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte della cedente, senza indicare la base probatoria di tale conclusione, mentre in appello era stato allegato e non specificamente contestato l'omesso pagamento dell'imposta per il 2018. Ha quindi ravvisato la violazione dell'art. 115 c.p.c. e, per tale ragione, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, affinché esamini il merito e le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
la violazione è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte, su prove officiosamente disposte fuori dai casi consentiti, o attribuisca efficacia di piena prova a elementi che richiedevano valutazione; non basta una diversa ponderazione del materiale probatorio
la valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggior forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito
il pagamento, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore che lo invoca
art. 6 d.lgs. 15.11.1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente per affermare la soggezione all'imposta del soggetto che abbia la disponibilità dei mezzi pubblicitari
art. 8 d.lgs. 15.11.1993, n. 507
richiamato in relazione all'obbligo dichiarativo e alla posizione del soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità
art. 9 d.lgs. 15.11.1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'obbligazione tributaria in materia di pubblicità
art. 12, comma 2, d.lgs. 15.11.1993, n. 507
richiamato per l'ipotesi di esposizione pubblicitaria protratta per oltre tre mesi e per la durata dell'obbligazione per l'intero anno solare
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale di legittimazione del motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale di legittimazione del motivo per nullità della sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice di merito ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti, di prove acquisite fuori dai limiti legali o di elementi trattati come prova legale senza valutazione critica; non è sufficiente lamentare una semplice erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il pagamento costituisce fatto estintivo dell'obbligazione e deve essere provato da chi lo allega; se il giudice afferma l'avvenuto pagamento senza indicare alcun supporto probatorio, incorre in violazione dell'art. 115 c.p.c. e la decisione è nulla.
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, la questione della soggettività passiva e della durata dell'obbligo tributario va scrutinata in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblicitari e alle regole speciali del d.lgs. n. 507/1993, ma la decisione sul merito presuppone una corretta ricostruzione fattuale del pagamento o dell'inadempimento.
- Quando la statuizione impugnata fonda il rigetto dell'appello su un fatto decisivo non supportato da prova e ritenuto arbitrariamente esistente, la Cassazione può cassare con rinvio per riesame del merito e delle questioni assorbite.
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