Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12181/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per vizi di motivazione e violazioni di norme processuali: 1) presunta violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (art. 516, 521, 522 c.p.p.), con addebito di fatto diverso rispetto all'imputazione; 2) contestata utilizzabilità e apprezzamento delle dichiarazioni rese da coimputato (art. 195 c.p.p.); 3) mancata prova del dolo di concorso in usura e carenza motivazionale su questo punto (art. 606 c.p.p., lett. e); 4) doglianza sulla dosimetria della pena e sul rigetto della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante speciale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussista violazione del principio di corrispondenza in quanto la Corte di appello ha solo ampliato l'argomentazione probatoria su fatti già contestati e accertati in primo grado; ha confermato la validità delle dichiarazioni del coimputato e della persona offesa e ha ritenuto provata la consapevolezza della ricorrente circa la natura usuraria del rapporto; ha inoltre ritenuto legittima la dosimetria della pena. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 516 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della contestazione per mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; la Corte ha ritenuto assente la violazione perché non è stato mutato il fatto oggetto di imputazione, ma solo ampliata la descrizione probatoria

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra citazione e decisione; la Corte ha ritenuto che il principio non sia stato violato trattandosi di approfondimento probatorio su fatti già contestati

  • art. 522 c.p.p.

    Norma sanzionatoria della nullità per violazione del principio di corrispondenza; la Corte ha escluso l'applicazione della nullità avendo ritenuto invariato l'oggetto dell'accusa

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità dei motivi (lett. c ed e), affermando che molte doglianze attengono alla valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità o non sono dedotte con la specificità richiesta

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della critica alla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e non affetta da contraddittorietà o illogicità interna

  • art. 195 c.p.p.

    Norma sulla testimonianza indiretta; la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina non si applica quando la fonte sia un imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, rendendo utilizzabili le dichiarazioni del coimputato

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria effettuata dai giudici di merito e l'applicazione del minimo edittale

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per il principio della specificità nella deduzione dei vizi di motivazione: la parte deve indicare con precisione il tipo di vizio; la Corte ha affermato che il ricorso non aveva la specificità richiesta

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità per inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per disporre il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non può riconsiderare il merito probatorio: questioni di valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti spettano ai giudici di merito salvo vizi di motivazione chiari, specifici e interni alla sentenza impugnata
  • La modifica o l'ampliamento dell'argomentazione fattuale da parte del giudice di appello non determina automaticamente violazione del principio di corrispondenza se il nucleo dell'addebito resta lo stesso e le condotte rilevanti erano già comprese nel quadro probatorio
  • Le dichiarazioni rese da un coimputato possono essere utilizzate come fonte probatoria anche se indirette, in quanto l'art. 195 c.p.p. non trova applicazione quando la fonte sia imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso
  • La doglianza sulla carenza di prova del dolo nel concorso in reato richiede una precisa indicazione del punto della decisione che sia contraddittorio o manifestamente illogico; la mera richiesta di rivalutazione delle prove è inammissibile
  • La determinazione della pena è materia discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emergono elementi di arbitrarietà o illogicità nella motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.