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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08441/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di una nuova scuola, affidato a una società appaltatrice poi in liquidazione. L'impresa ha sostenuto che l'esecuzione dei lavori fosse stata rallentata da sospensioni, modifiche progettuali e dalla sopravvenuta stipulazione di ulteriori contratti di appalto per opere complementari, con conseguenti interferenze tecniche e amministrative imputabili al committente. A seguito della lite sui reciproci crediti e debiti, il Tribunale aveva operato una compensazione parziale, condannando l'impresa al pagamento di una somma in favore del Comune; la Corte d'appello aveva poi rideterminato l'importo dovuto dalla società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte accolto la domanda del Comune sulle penali da ritardo, assumendo che tale pretesa non fosse stata ritualmente proposta e che, comunque, la penale fosse stata rinunciata nei documenti contabili dell'appalto; ha inoltre sostenuto che, in presenza di varianti e ulteriori contratti, il Comune avrebbe dovuto provare un danno extracontrattuale e che la CTU avesse supplito a carenze probatorie; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la sentenza attribuito adeguato rilievo ai numerosi interventi disposti dal committente e alle criticità progettuali e di cantiere che avrebbero inciso sui tempi di esecuzione; 3) violazione delle norme sul risarcimento contrattuale e sul concorso colposo del creditore, sostenendo che non tutti i danni fossero conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che il Comune non avesse usato l'ordinaria diligenza per evitare il danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa mancata richiesta delle penali, osservando che il petitum va desunto dall'intero contenuto dell'atto difensivo e che, nel caso concreto, il Comune aveva effettivamente articolato una domanda riconvenzionale sui danni e sulle penali da ritardo sia in primo grado sia in appello. Ha inoltre rilevato che la clausola penale era prevista dal capitolato e che la mancata contabilizzazione nel conto finale non valeva come rinuncia, non essendo previsto alcun termine decadenziale dall'art. 117 d.P.R. 554/1999 richiamato dal capitolato. Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omesso esame e ha qualificato le censure come una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, in particolare della CTU, svolta dal giudice di merito. La sentenza d'appello aveva invece già accertato, sulla base della consulenza, che una parte del ritardo era imputabile alla società, con decurtazione dei giorni coperti da un accordo transattivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva; la censura si risolve in una contestazione di merito sulla prova e sull'estensione della domanda avversaria.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di responsabilità contrattuale oltre i limiti dell'inadempimento imputabile; la Corte non accoglie la censura perché essa tende a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato per limitare il risarcimento ai danni conseguenza immediata e diretta; la Corte considera la doglianza una critica al giudizio di merito sull'imputazione del ritardo e sui danni accertati.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per sostenere il concorso colposo del creditore e il mancato uso dell'ordinaria diligenza; la Corte non esamina nel merito la censura perché ripetitiva delle contestazioni fattuali.

  • art. 2043 c.c.

    Menziionato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere che eventuali danni ulteriori avrebbero dovuto essere provati come extracontrattuali; la Corte non aderisce alla tesi, valorizzando invece la domanda sulle penali contrattuali e l'accertamento del ritardo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere della prova dei danni e del ritardo; la Corte ritiene che la censura sia inammissibile perché mira a riesaminare il fatto e non individua un vero errore di diritto.

  • art. 26, comma 6, L. 109/1994

    Citato insieme alle norme regolamentari e al capitolato quale base della disciplina delle penali da ritardo nell'appalto pubblico.

  • art. 117 d.P.R. 554/1999

    Richiamato dal capitolato per la disciplina delle penali; la Corte afferma che non prevede un termine a pena di decadenza per la stazione appaltante.

  • art. 14.5 del Capitolato Speciale d'appalto

    Clausola contrattuale che prevedeva la penale giornaliera per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e che è stata ritenuta ritualmente invocata dal Comune.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omesso esame, ritenendo che la censura della ricorrente miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso principale.

Massime di principio

  • Il petitum e la causa petendi di una domanda vanno individuati attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo o difensivo, e non solo delle conclusioni finali; una domanda può ritenersi ritualmente proposta anche se formulata nella parte espositiva dell'atto.
  • In sede di legittimità, la censura che contesti la valutazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori o l'attribuzione della responsabilità, se tende a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie e della CTU, è inammissibile quando non denunci un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La mancata contabilizzazione di una penale nei documenti finali dell'appalto non vale, di per sé, come rinuncia o decadenza della stazione appaltante, quando la disciplina contrattuale e regolamentare non preveda un termine decadenziale espresso.
  • La contestazione del danno da ritardo in appalto non può essere convertita, in sede di legittimità, in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio: il giudice di merito può fondarsi sulla CTU se questa è inserita in un percorso argomentativo coerente e non specificamente contrastato con critiche ritualmente dedotte.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione non apparente, che una parte del ritardo è imputabile all'appaltatore e che eventuali periodi sono già stati neutralizzati da accordi transattivi, la censura che opponga una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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