Cassazione Penale, Ordinanza n. 12061/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado con sentenza del G.I.P. e poi con conferma in appello, ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge. Contestava la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.P.R. 309/1990, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo. La censura era fondata, secondo il ricorso, sul solo dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso la lieve entità non solo per quantità e qualità della sostanza sequestrata, ma anche per le modalità della condotta: oltre 500 dosi medie singole di marijuana e 146 di hashish, coltivazione in un appartamento appositamente affittato per allestire la piantagione, presenza di bilancini di precisione e di materiale per il confezionamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La lieve entità ex comma 5 non può essere riconosciuta sulla base del solo dato ponderale, ma richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza e modalità della condotta; nel caso concreto la fattispecie più grave è stata ritenuta corretta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti come ipotesi di lieve entità richiede una valutazione globale e non meramente aritmetica della quantità di droga sequestrata.
- La lieve entità può essere esclusa anche in presenza di elementi fattuali ulteriori, quali la predisposizione di un luogo per la coltivazione, l'organizzazione dell'attività e il possesso di strumenti di pesatura e confezionamento.
- In sede di legittimità, un motivo che si limiti a contrapporre al giudizio di merito un diverso apprezzamento del solo dato quantitativo, senza confrontarsi con l'intero compendio valutativo, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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