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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 650/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte di appello di Palermo (14/12/2022) che aveva confermato la responsabilità per il fatto del 23/08/2020 qualificandolo come furto tentato, rideterminando la pena in mesi 4, giorni 26 di reclusione e euro 245 di multa, ed escludendo la continuazione con furti anteriori. L'imputato era stato arrestato in flagranza mentre travasava carburante di proprietà della società Ribera Ambiente s.r.l. in taniche; il Tribunale di primo grado lo aveva ritenuto responsabile anche dei furti precedenti per il medesimo modus operandi, mentre la Corte d'appello aveva escluso la responsabilità per i fatti anteriori. In cassazione il ricorrente deduceva: (I) violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., lamentando insufficiente considerazione delle prove e la propria assoluta estraneità; (II) violazione dell'art. 62-bis cod. pen., chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per una pena più mite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e manifestamente infondato. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non indicava in modo puntuale le censure alla motivazione, violando i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato: la negazione delle attenuanti generiche è stata correttamente motivata dalla Corte d'appello richiamando la negativa personalità dell'imputato, i precedenti penali specifici e l'assenza di segni di ravvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la statuizione penale della Corte d'appello (pena e qualificazione del fatto) è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Aggravante contestata in sede di merito; menzionata tra le circostanze valutate nel complesso del giudizio di responsabilità, ma la cassazione non ha ritenuto necessario riesaminare la sua applicazione poiché il ricorso era inammissibile.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Ulteriore aggravante contestata in primo grado; la Corte d'appello ha ricalibrato la pena tenendo conto delle circostanze, e la Cassazione non ha accolto censure avverse.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non specifica rispetto agli elementi motivazionali richiesti dall'articolo.

  • art. 530 cod. proc. pen. (comma finale richiamato nel ricorso)

    Invocato dal ricorrente in tema di vizio motivazionale; la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio specificamente denunciato, dichiarando il motivo inammissibile per aspecificità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte di merito ha legittimamente negato il riconoscimento delle attenuanti in presenza di plurimi precedenti specifici e di elementi negativi attinenti la personalità dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente e non censurabile.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata: elementi da valutare ai fini della determinazione della pena. La Corte d'appello ha indicato gli elementi preponderanti ostativi alla concessione delle attenuanti in conformità all'articolo.

  • art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate a fondamento dell'inammissibilità: il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati; motivi generici o indeterminati sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: applicata per afflizione in favore dello Stato in caso di ricorso inammissibile non privo di colpa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per motivare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentare puntualmente gli errori di fatto o di diritto della decisione impugnata; motivi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
  • La censura sulla carenza di motivazione richiede l'indicazione precisa delle omissioni o delle contraddizioni della decisione di merito; non è sufficiente affermare genericamente l'estraneità ai fatti.
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis) possono essere legittimamente negate sulla base di elementi negativi della personalità, quali precedenti penali specifici e la mancanza di segnali di ravvedimento; la valutazione del merito su questo punto è in genere insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Per ritenere la responsabilità per fatti antecedenti è necessaria prova idonea e puntuale; il mero richiamo al modus operandi, senza prova diretta o indizi specifici colleganti l'imputato ai singoli episodi, può non essere sufficiente.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e, se non priva di colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare con attenzione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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