Cassazione Penale, Sentenza n. 650/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte di appello di Palermo (14/12/2022) che aveva confermato la responsabilità per il fatto del 23/08/2020 qualificandolo come furto tentato, rideterminando la pena in mesi 4, giorni 26 di reclusione e euro 245 di multa, ed escludendo la continuazione con furti anteriori. L'imputato era stato arrestato in flagranza mentre travasava carburante di proprietà della società Ribera Ambiente s.r.l. in taniche; il Tribunale di primo grado lo aveva ritenuto responsabile anche dei furti precedenti per il medesimo modus operandi, mentre la Corte d'appello aveva escluso la responsabilità per i fatti anteriori. In cassazione il ricorrente deduceva: (I) violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., lamentando insufficiente considerazione delle prove e la propria assoluta estraneità; (II) violazione dell'art. 62-bis cod. pen., chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per una pena più mite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e manifestamente infondato. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non indicava in modo puntuale le censure alla motivazione, violando i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato: la negazione delle attenuanti generiche è stata correttamente motivata dalla Corte d'appello richiamando la negativa personalità dell'imputato, i precedenti penali specifici e l'assenza di segni di ravvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la statuizione penale della Corte d'appello (pena e qualificazione del fatto) è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Aggravante contestata in sede di merito; menzionata tra le circostanze valutate nel complesso del giudizio di responsabilità, ma la cassazione non ha ritenuto necessario riesaminare la sua applicazione poiché il ricorso era inammissibile.
Ulteriore aggravante contestata in primo grado; la Corte d'appello ha ricalibrato la pena tenendo conto delle circostanze, e la Cassazione non ha accolto censure avverse.
Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non specifica rispetto agli elementi motivazionali richiesti dall'articolo.
art. 530 cod. proc. pen. (comma finale richiamato nel ricorso)
Invocato dal ricorrente in tema di vizio motivazionale; la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio specificamente denunciato, dichiarando il motivo inammissibile per aspecificità.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte di merito ha legittimamente negato il riconoscimento delle attenuanti in presenza di plurimi precedenti specifici e di elementi negativi attinenti la personalità dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente e non censurabile.
Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata: elementi da valutare ai fini della determinazione della pena. La Corte d'appello ha indicato gli elementi preponderanti ostativi alla concessione delle attenuanti in conformità all'articolo.
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate a fondamento dell'inammissibilità: il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati; motivi generici o indeterminati sono inammissibili.
Norma che autorizza l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: applicata per afflizione in favore dello Stato in caso di ricorso inammissibile non privo di colpa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Riferimento giurisprudenziale usato per motivare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentare puntualmente gli errori di fatto o di diritto della decisione impugnata; motivi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
- La censura sulla carenza di motivazione richiede l'indicazione precisa delle omissioni o delle contraddizioni della decisione di merito; non è sufficiente affermare genericamente l'estraneità ai fatti.
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis) possono essere legittimamente negate sulla base di elementi negativi della personalità, quali precedenti penali specifici e la mancanza di segnali di ravvedimento; la valutazione del merito su questo punto è in genere insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Per ritenere la responsabilità per fatti antecedenti è necessaria prova idonea e puntuale; il mero richiamo al modus operandi, senza prova diretta o indizi specifici colleganti l'imputato ai singoli episodi, può non essere sufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e, se non priva di colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare con attenzione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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