Cassazione Civile, Sentenza n. 36518/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel conveniva Poste Italiane per ottenere il risarcimento del doppio pagamento disposto con un "bonifico domiciliato": secondo Genertel Poste avrebbe pagato la somma non al beneficiario indicato ma a un terzo che esibì un documento di identità falso, costringendo Genertel a rifare il pagamento al legittimo beneficiario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel, confermando la sentenza di appello favorevole a Poste Italiane. Il giudice di merito aveva inquadrato il bonifico domiciliato come una delegazione di pagamento regolata dal contratto/mandato e aveva ritenuto che Poste avesse adempiuto con la diligenza richiesta: sulla quietanza risultavano annotati estremi del documento, codice fiscale e la parola chiave (password) coincidenti, così da legittimare il pagamento. La Corte ha ritenuto che l'art. 43 legge assegni non fosse automaticamente estensibile al bonifico domiciliato e che, comunque, il regime applicabile fosse quello contrattuale con possibilità per la mandataria di fornire prova liberatoria di aver usato la dovuta diligenza. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese di giudizio di legittimità sono state compensate e la ricorrente è stata condannata al versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni), art. 43, comma 2
La Corte ha escluso l'automatica estensione di questa norma (che disciplina la responsabilità per il pagamento di un assegno a persona diversa dal prenditore) al bonifico domiciliato: la fattispecie è diversa e disciplinata, nella specie, dal rapporto contrattuale/mandato. Inoltre la giurisprudenza consente alla banca un'onere di prova liberatoria dimostrando la dovuta diligenza.
Codice civile, art. 1176, comma 2
Fornisce lo standard di diligenza professionale richiesto all'operatore (Poste) in qualità di prestatore qualificato: la Corte lo applica per valutare se Poste ha agito con la diligenza dovuta nella identificazione del percettore.
Regola la responsabilità per l'inadempimento; la Corte la utilizza come principio generale per inquadrare la responsabilità contrattuale e il relativo onere probatorio.
Richiamato per osservare che l'assetto contrattuale può derogare alla regola generale di liberazione del debitore che paga in buona fede al creditore apparente; nel rapporto di mandato il mandatario che paga a persona diversa deve dimostrare la diligenza.
Preleggi, art. 12 (disposizioni sulla legge in generale)
Invocato dalla ricorrente per chiedere analogia con la disciplina degli assegni; la Corte ha escluso la necessità di ricorrere ad analogie perché il bonifico domiciliato è già regolato dal diritto del mandato/contratto.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2
Norma sui documenti di identità: la Corte ha ritenuto che le condizioni contrattuali non imponevano l'esibizione di più documenti e che, in mancanza di prescrizione normativa o contrattuale chiara, il riscontro di un documento apparente e degli ulteriori elementi (codice fiscale, password) può essere sufficiente.
Codice civile, artt. 1362, 1366, 1370
Principi sull'interpretazione del contratto: la Corte conferma che l'interpretazione del contratto è attività di merito e che il giudice di merito ha fornito una lettura plausibile delle condizioni generali (quali gli obblighi di verifica dei "documenti di riconoscimento presentati").
Regola la ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha riaffermato che il giudice di merito correttamente ha valutato l'onere probatorio e ha ritenuto che Poste avesse fornito prova liberatoria della diligenza mediante le risultanze processuali.
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in relazione al possibile travisamento probatorio: la Corte ha ritenuto che non sussistesse errore nel giudizio di valutazione delle firme e delle prove compiuto dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 1,3,4,5)
Norme sulle critiche ammissibili in cassazione: la Corte ha declinato le censure della ricorrente come inammissibili o infondate perché attengono ad accertamenti di fatto, interpretazioni contrattuali o valutazioni di diligenza riservate al giudice di merito.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come una delegazione di pagamento regolata dal contratto/mandato e non è automaticamente assimilabile all'assegno bancario ai fini dell'applicazione dell'art. 43 legge assegni.
- La responsabilità dell'istituto che esegue il bonifico domiciliato è di natura contrattuale: l'operatore professionale può esonerarsi dimostrando di aver applicato la diligenza professionale richiesta (art. 1176, comma 2 c.c.).
- L'onere probatorio può ricadere sull'istituto che, a fronte della contestazione, deve dimostrare l'esatto adempimento ovvero di avere adottato tutte le cautele richieste; il giudice può inferire la prova liberatoria anche da elementi documentali e presunzioni motivate quando manca una copia riprodotta del documento esibito allo sportello.
- La presentazione di un documento di identità apparentemente valido, la coincidenza del codice fiscale e la conoscenza della password indicata nella disposizione telematica possono, in concreto, costituire elementi sufficienti per ritenere adempiuto l'obbligo di identificazione, salvo diversa prescrizione normativa o contrattuale esplicita.
- Raccomandazioni (es. circolari ABI) che suggeriscono l'uso di due documenti non hanno carattere prescrittivo automatico: non costituiscono di per sé best practice obbligatoria se non recepite dalla legge o dal contratto.
- Le valutazioni di fatto, l'interpretazione delle clausole contrattuali e l'apprezzamento della diligenza professionale sono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti stretti previsti dalla legge (vizi di motivazione, travisamento probatorio o omesso esame di un fatto decisivo).
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