Cassazione Civile, Sentenza n. 11116/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca creditrice)
La controversia
Nell’esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito con pignoramento notificato il 19 luglio 2007 sulla proprietà superficiaria di una porzione di villino, il bene fu venduto il 14 ottobre 2015 per 270.000 euro, dopo plurimi tentativi e ribassi rispetto al prezzo originario di stima e di vendita di 780.000 euro. Il 9 ottobre 2015 uno dei debitori aveva chiesto l’estinzione della procedura, deducendo la notevole sproporzione tra il prezzo ottenibile e la stima, l’insufficiente soddisfacimento dei creditori e il grave pregiudizio per il debitore; in subordine aveva chiesto la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Dopo il rigetto dell’istanza e l’aggiudicazione, i debitori proposero opposizioni agli atti esecutivi, invocando anche l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. e lamentando che la crisi del mercato immobiliare e i ripetuti ribassi avessero determinato una vendita ingiusta e una procedura non più ragionevolmente fruttuosa. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3626/2017 del 23 febbraio 2017, riunì le opposizioni e le rigettò, condannando gli opponenti alle spese. In Cassazione furono articolati quattro motivi: (1) nullità per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c. e lesione del diritto di difesa, perché il Tribunale avrebbe omesso di rinviare la discussione orale; (2) violazione dell’art. 586 c.p.c., sostenendo che i ribassi e la crisi del mercato avevano condotto a un prezzo ingiusto e che la vendita andava sospesa; (3) violazione dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., sostenendo che il ricavato non consentiva un ragionevole soddisfacimento dei creditori e chiedendo la chiusura anticipata della procedura; (4) omessa pronuncia e violazione dell’art. 617 c.p.c., contestando la mancata considerazione dell’opposizione contro il rigetto delle istanze esecutive e l’inammissibilità dell’opposizione al decreto di trasferimento per vizi derivati da atti precedenti.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato: dal verbale risultava che la richiesta di rinvio per la discussione orale era stata formulata prima che il giudice ordinasse la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.; dopo tale ordine i ricorrenti non avevano reiterato l’istanza, sicché la richiesta preventiva non imponeva il rinvio. Il secondo è infondato: il prezzo giusto della vendita giudiziaria è quello risultante dal corretto svolgimento delle operazioni di vendita, non il valore soggettivamente ritenuto congruo né necessariamente il valore di mercato indicato dalla stima. La reiterazione dei tentativi, anche con ribassi e senza previa amministrazione giudiziaria, è legittima; la crisi o l’andamento del mercato immobiliare non costituiscono elementi perturbatori della correttezza della procedura idonei, da soli, a giustificare la sospensione ex art. 586 c.p.c. Il terzo è infondato: l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. tutela l’efficienza dell’amministrazione della giustizia e impedisce la prosecuzione di procedure manifestamente inidonee a produrre un soddisfacimento apprezzabile, non tutela il debitore contro la vendita a prezzo ridotto. Nel caso concreto, rispetto a crediti complessivi indicati dagli stessi debitori in circa 550.000 euro, il prezzo di 270.000 euro rappresentava un soddisfacimento non irrisorio, pari a circa il 49% in valore assoluto. Il quarto è infondato: il Tribunale aveva esaminato e respinto nel merito le doglianze sulla congruità del prezzo e sull’infruttuosità della procedura; la statuizione di rigetto era quindi implicita ma univoca ed esaustiva. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.200 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, precisando che restano impregiudicate le questioni relative alle esenzioni invocate.
Norme richiamate
In tal modo la disgiuntiva “o” si riferisce all’alternativa tra “nella stessa udienza” e “in un’udienza successiva”, solo la seconda essendo condizionata alla “istanza di parte” e quindi presupponendo quest’ultima che il giudice abbia prima manifestato la determinazione di procedere con il modulo descritto dall’art. 281 sexies c.p.c.
L’istanza di rinvio a un’udienza successiva per la discussione orale deve essere formulata dopo che il giudice ha disposto la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.; una richiesta preventiva non produce l’effetto di imporre il rinvio.
poichè, impregiudicati i casi di chiusura anticipata del processo esecutivo, è legittima la reiterazione della fissazione della vendita anche con successivi ribassi del prezzo base e senza ricorso all’amministrazione giudiziaria, non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, tanto meno idoneo a fondare la sospensione prevista dall’art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, nè si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura già elaborati dalla giurisprudenza (fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; determinazione del prezzo fissato nella stima quale frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; fatti o elementi conosciuti da una sola delle parti prima dell’aggiudicazione, non conosciuti nè conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè costoro li facciano propri), elementi perturbatori tra cui non si possono annoverare l’andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare.
La sospensione della vendita dopo l’aggiudicazione non è giustificata dal solo fatto che il prezzo sia molto inferiore alla stima originaria, se la procedura si è svolta regolarmente. Occorrono specifici elementi che abbiano perturbato la correttezza della vendita; non sono sufficienti l’andamento o la crisi del mercato immobiliare.
art. 164 bis disp. att. c.p.c.
in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione.
La chiusura anticipata dell’espropriazione immobiliare presuppone che siano stati applicati o tentati, oppure motivatamente esclusi, gli strumenti utili a massimizzare la fruttuosità della vendita e che, sulla base di dati obiettivi e di una prognosi, il bene risulti invendibile o il ricavato prevedibile consenta soltanto un soddisfacimento irrisorio dei crediti, o copra appena i costi successivi.
l’illegittimità di un atto del processo esecutivo è di regola suscettibile di essere fatta valere proprio ed appunto con l’opposizione agli atti esecutivi, a meno che non sia prevista espressamente altra azione;
L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio ordinario per far valere l’illegittimità degli atti del processo esecutivo, salvo che la legge preveda espressamente un diverso rimedio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: per tutte, v. Cass. 14/03/2014, n. 5955, o Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo ai ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove però effettivamente dovuto in relazione alle cause di esenzione pure invocate e se ed in quanto non contestate od accertate nelle diverse competenti sedi, per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato; l’obbligo resta subordinato alla verifica che il contributo originario fosse effettivamente dovuto, comprese le eventuali cause di esenzione.
Massime di principio
- Nella vendita forzata, il prezzo giusto è quello formatosi attraverso il corretto svolgimento delle operazioni di vendita, non quello soggettivamente ritenuto congruo da una parte né necessariamente il valore di mercato indicato dalla stima, che ha funzione orientativa.
- La vendita giudiziaria può essere nuovamente fissata con ribassi successivi, anche senza ricorso all’amministrazione giudiziaria; un prezzo sensibilmente inferiore alla stima originaria non è, di per sé, ingiusto e non giustifica la sospensione ex art. 586 c.p.c. se la procedura è stata regolare e non risultano specifiche interferenze perturbatrici.
- L’andamento, anche gravemente negativo, del mercato immobiliare non costituisce di per sé un elemento perturbatore della correttezza della procedura di vendita né fonda il potere di sospendere la vendita dopo l’aggiudicazione.
- La chiusura anticipata dell’espropriazione immobiliare ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. serve a evitare procedure manifestamente incapaci di produrre un soddisfacimento apprezzabile rispetto ai costi e alle risorse impiegate; non è uno strumento posto a tutela del debitore contro la vendita del bene a un prezzo ridotto.
- La chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. richiede una valutazione prognostica fondata su dati obiettivi, anche desunti dall’andamento della procedura, secondo cui il bene è invendibile o il ricavato prevedibile è soltanto irrisorio o sufficiente a coprire i costi successivi. Prima di disporla occorre sperimentare, oppure motivatamente escludere, gli strumenti processuali diretti a rendere la vendita il più possibile fruttuosa.
- L’istanza di rinvio della discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. deve essere proposta dopo che il giudice ha ordinato la discussione orale; una richiesta formulata in via preventiva, prima di tale determinazione, non obbliga il giudice a fissare un’udienza successiva.
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