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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11009/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici nel giustificare la responsabilità penale dell'imputato e il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avesse adeguatamente giustificato l'affermazione di colpevolezza e la congruità della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo fosse generico e aspecifico, non confrontandosi realmente con la motivazione della sentenza impugnata e non formulando censure deducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 n. 4 c.p.

    indicano il titolo di reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato, ma presuppone la correttezza della motivazione di merito sulla responsabilità penale.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché proposto con motivo generico e aspecifico, non deducibile in cassazione in quanto non si confronta in modo adeguato con la sentenza impugnata.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a denunciare un generico difetto di motivazione senza indicare puntualmente errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione di merito; la mera riproposizione di doglianze generiche o apodittiche integra aspecificità e determina l'inammissibilità.
  • Quando i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e giuridicamente coerente sulla responsabilità dell'imputato e sulla pena, la censura che non ne incrini in modo concreto la struttura argomentativa è manifestamente inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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