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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7317/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'assenza motivazionale in ordine all'entità dell'aumento di pena per il reato satellite e l'omesso scorporo dei reati già riuniti in continuazione interna; ha altresì osservato l'errore relativo al riferimento al ragguaglio della pena pecuniaria in quella detentiva. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/03/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (Corte d'Assise d'Appello di Milano 08/05/2018, irrevocabile 13/03/2019, condanna per omicidio e reati in materia di armi; Tribunale di Busto Arsizio 05/03/2015, irrevocabile 15/12/2015, condanna per ilitto di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 con pena detentiva e multa). Il ricorrente deduce l'assenza e l'illogicità della motivazione circa la determinazione dell'aumento di pena attribuito al reato di cui all'art. 73 co.5 DPR 309/90, censurando che il Tribunale non abbia illustrato i criteri per la quantificazione, abbia fissato un incremento superiore rispetto alla sanzione irrogata a titolo di continuazione nella sentenza base e non abbia inoltre scorporato i reati già unificati in continuazione interna nella sentenza sub 1).

Norme richiamate

  • art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90

    Reato satellite oggetto della condanna sub 2); la determinazione dell'aumento di pena relativa a questo reato deve essere adeguatamente motivata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 81 cod. pen.

    Limiti e criterio di unificazione delle pene: il calcolo delle maggiorazioni deve rispettare il rapporto di proporzione e i limiti previsti dall'art. 81, evitando trasformazioni surrettizie o cumuli materiali

  • artt. 575, 577 comma 1 n. 3 cod. pen.; artt. 4 e 7 L. 895/67

    Norme relative ai reati più gravi accertati nella sentenza sub 1) (omicidio e reati in materia di armi), che costituivano la base per il nuovo calcolo della pena

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01

    In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite

    Principio nomofilattico richiamato dalla Corte: il giudice è tenuto a motivare separatamente l'aumento per ogni reato satellite, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico

  • Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (dep. 2021), Bruzzaniti, Rv. 280216

    Sottolinea che il semplice rispetto del limite legale (triplo della pena-base) non è sufficiente: è richiesta motivazione proporzionata all'entità degli aumenti

  • Sez. U, n. 7930/95

    Giurisprudenza di riferimento sul divieto di surrettizio cumulo materiale di pene e sulla necessità di motivazione che garantisca la proporzione tra le pene

  • Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751

    Chiarisce che, quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento deve realizzarsi con pena detentiva della specie prevista per la violazione più grave; il riferimento al ragguaglio della pena pecuniaria in detentiva può essere errato in tale contesto

  • Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845

    Principio secondo cui, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati riuniti in continuazione interna e poi procedere all'individuazione del reato più grave e all'applicazione degli aumenti

  • Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Romano; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano

    Ulteriori precedenti che confermano l'obbligo di scorporo dei reati già unificati in continuazione interna prima del nuovo calcolo per continuazione tra sentenze

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare distintamente l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite, indicando i criteri e il rapporto di proporzione adottato
  • Prima di rideterminare la pena per continuazione tra sentenze separate è obbligatorio scorporare i reati già unificati in continuazione interna nella sentenza di cognizione
  • Il semplice rispetto del limite legale (es. il triplo della pena-base) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'entità degli aumenti; la motivazione deve essere più approfondita quanto maggiore è l'incremento
  • Occorre verificare che non si sia realizzato un cumulo materiale o una trasformazione surrettizia delle sanzioni (ad es. conversione indebita di pena pecuniaria in pena detentiva), alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite
  • In caso di carenza o omissione motivazionale sugli aspetti essenziali del calcolo della pena per continuazione, il provvedimento è annullabile con rinvio per nuovo esame

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