Cassazione Penale, Sentenza n. 7317/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'assenza motivazionale in ordine all'entità dell'aumento di pena per il reato satellite e l'omesso scorporo dei reati già riuniti in continuazione interna; ha altresì osservato l'errore relativo al riferimento al ragguaglio della pena pecuniaria in quella detentiva. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/03/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (Corte d'Assise d'Appello di Milano 08/05/2018, irrevocabile 13/03/2019, condanna per omicidio e reati in materia di armi; Tribunale di Busto Arsizio 05/03/2015, irrevocabile 15/12/2015, condanna per ilitto di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 con pena detentiva e multa). Il ricorrente deduce l'assenza e l'illogicità della motivazione circa la determinazione dell'aumento di pena attribuito al reato di cui all'art. 73 co.5 DPR 309/90, censurando che il Tribunale non abbia illustrato i criteri per la quantificazione, abbia fissato un incremento superiore rispetto alla sanzione irrogata a titolo di continuazione nella sentenza base e non abbia inoltre scorporato i reati già unificati in continuazione interna nella sentenza sub 1).
Norme richiamate
Reato satellite oggetto della condanna sub 2); la determinazione dell'aumento di pena relativa a questo reato deve essere adeguatamente motivata dal giudice dell'esecuzione
Limiti e criterio di unificazione delle pene: il calcolo delle maggiorazioni deve rispettare il rapporto di proporzione e i limiti previsti dall'art. 81, evitando trasformazioni surrettizie o cumuli materiali
artt. 575, 577 comma 1 n. 3 cod. pen.; artt. 4 e 7 L. 895/67
Norme relative ai reati più gravi accertati nella sentenza sub 1) (omicidio e reati in materia di armi), che costituivano la base per il nuovo calcolo della pena
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite
Principio nomofilattico richiamato dalla Corte: il giudice è tenuto a motivare separatamente l'aumento per ogni reato satellite, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (dep. 2021), Bruzzaniti, Rv. 280216
Sottolinea che il semplice rispetto del limite legale (triplo della pena-base) non è sufficiente: è richiesta motivazione proporzionata all'entità degli aumenti
Sez. U, n. 7930/95
Giurisprudenza di riferimento sul divieto di surrettizio cumulo materiale di pene e sulla necessità di motivazione che garantisca la proporzione tra le pene
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751
Chiarisce che, quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento deve realizzarsi con pena detentiva della specie prevista per la violazione più grave; il riferimento al ragguaglio della pena pecuniaria in detentiva può essere errato in tale contesto
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845
Principio secondo cui, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati riuniti in continuazione interna e poi procedere all'individuazione del reato più grave e all'applicazione degli aumenti
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Romano; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano
Ulteriori precedenti che confermano l'obbligo di scorporo dei reati già unificati in continuazione interna prima del nuovo calcolo per continuazione tra sentenze
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare distintamente l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite, indicando i criteri e il rapporto di proporzione adottato
- Prima di rideterminare la pena per continuazione tra sentenze separate è obbligatorio scorporare i reati già unificati in continuazione interna nella sentenza di cognizione
- Il semplice rispetto del limite legale (es. il triplo della pena-base) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'entità degli aumenti; la motivazione deve essere più approfondita quanto maggiore è l'incremento
- Occorre verificare che non si sia realizzato un cumulo materiale o una trasformazione surrettizia delle sanzioni (ad es. conversione indebita di pena pecuniaria in pena detentiva), alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite
- In caso di carenza o omissione motivazionale sugli aspetti essenziali del calcolo della pena per continuazione, il provvedimento è annullabile con rinvio per nuovo esame
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