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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21828/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Un condominio aveva affidato a una società appaltatrice il restauro della facciata e la direzione lavori a un ingegnere. A seguito di lamentati difetti nell'esecuzione dell'opera, il condominio aveva convenuto in giudizio appaltatore e direttore dei lavori, ottenendo in primo grado anche la condanna dell'assicuratore di quest'ultimo a manlevarlo. La compagnia assicuratrice aveva quindi impugnato la decisione deducendo, in sintesi, che la polizza escludeva la copertura per i danni alle opere oggetto della direzione lavori e che la deroga a tale esclusione operava solo se richiamata nel frontespizio della polizza, circostanza che nel caso concreto non ricorreva. In Cassazione sono stati dedotti tre motivi: il primo per violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1370 c.c. sull'interpretazione della polizza; gli altri due, subordinati, sono rimasti assorbiti. Il condominio ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo manifestamente corretta l'interpretazione letterale del frontespizio di polizza, nel quale era indicato che la copertura era del tipo "escluso danno all'opera". Ha osservato che la polizza costituiva prova scritta dell'estensione della garanzia ai sensi dell'art. 1888 c.c. e che la deroga prevista nelle condizioni generali operava solo se richiamata nel frontespizio, cosa che non era avvenuta. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal direttore dei lavori nei confronti dell'assicuratore. Sono state inoltre regolate le spese: condanna del direttore dei lavori verso la compagnia nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità; compensazione delle spese tra compagnia e condominio nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    la Corte valorizza l'interpretazione letterale del contratto assicurativo e del frontespizio di polizza per individuare l'effettiva estensione della garanzia.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio sistematico, ma la decisione si fonda sul testo chiaro del frontespizio e delle condizioni di polizza.

  • art. 1364 c.c.

    invocato nel ricorso; non rileva ai fini della decisione, assorbita dalla chiarezza della clausola esaminata.

  • art. 1370 c.c.

    invocato nel ricorso; la Corte non lo applica perché il senso della clausola è ritenuto univoco.

  • art. 1888 c.c.

    la polizza è prova scritta anche del tipo e dell'estensione della copertura assicurativa; il frontespizio rileva quindi per delimitare la garanzia.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione la delimitazione del rischio deve essere ricostruita anzitutto dal testo della polizza e, in particolare, dal frontespizio quando esso richiami in modo espresso l'opzione di copertura prescelta.
  • Se il frontespizio della polizza indica una determinata opzione di copertura, tale indicazione prevale sulla clausola generale derogatoria prevista nelle condizioni generali, ove la deroga sia subordinata al richiamo espresso nel frontespizio stesso.
  • La violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale può essere censurata in cassazione come questione di diritto quando il giudice di merito abbia attribuito alla clausola un significato incompatibile con il suo testo letterale.
  • In tema di assicurazione della responsabilità civile, la polizza costituisce prova scritta non solo dell'esistenza del contratto, ma anche della concreta estensione della garanzia prestata.
  • Quando l'accoglimento del ricorso non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, rigettando direttamente la domanda di garanzia.
  • Nell'impugnazione proposta dal garante contro il solo rapporto di garanzia, il terzo danneggiato non è litisconsorte necessario rispetto al relativo segmento del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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