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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 512/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revoca della confisca di un terreno di proprieta della Piano Gallina s.a.s., sostenendo che la societa fosse un terzo estraneo ai reati contestati ai due amministratori/procuratori; deduceva violazione di legge e mancata motivazione (riferendosi anche agli artt. 240 e 452 quaterdecies c.p.) e richiamava l'art. 260, comma 4‑bis, d.lgs. 152/2006 e principi CEDU secondo i quali la confisca non può colpire soggetti terzi in buona fede non autori del reato. Inoltre sosteneva che, essendo la s.a.s. soggetto con autonomia patrimoniale, doveva ritenersi estranea e non beneficiaria dell'attivita criminosa;

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la confisca era stata adottata in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile (Corte d'appello di Palermo, condanna per gestione di discarica abusiva e reati ambientali) e ha ritenuto che, sulla base degli accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, l'attivita illecita era stata compiuta nell'esclusivo interesse e a vantaggio della societa Piano Gallina s.a.s.; pertanto la societa non poteva essere considerata un terzo in buona fede e gli immobili di proprieta societaria potevano essere assoggettati a confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 260, comma 4‑bis

    La norma prevede la confisca delle cose che servirono a commettere il reato salvo che appartengano a persone estranee al reato; la Corte ha interpretato che, se l'attività illecita è stata svolta nell'interesse della societa e la societa ha ricavato benefici, non puo' ritenersi un terzo in buona fede e la deroga non si applica

  • d.lgs. 172/2008, art. 6 (lett. e)

    Norma richiamata come qualifica del fatto costitutivo dell'illecito ambientale contestato (gestione illecita di rifiuti); la condanna fondata anche su questa fattispecie ha costituito base per la confisca

  • codice penale, art. 240 e art. 452 quaterdecies

    Richiamate dal ricorrente con riferimento a vizi di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto tali deduzioni infondate, confermando la correttezza degli accertamenti di merito e la motivazione dell'ordinanza impugnata

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (principio generale citato)

    Il ricorrente richiamava il principio CEDU secondo cui la confisca ha natura punitiva e non dovrebbe colpire terzi estranei; la Corte ha però osservato che la qualifica di terzo in buona fede non sussiste quando la societa ha beneficiato e partecipato, concretamente, all'attivita criminosa

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.1, n.21792/2017; Sez.3, n.39027/2018; Sez.3, n.42115/2019)

    La Corte richiamata conferma il principio secondo cui il giudizio sull'estraneita di un terzo si basa sulla concreta realta fattuale e non su meri dati formali; la giurisprudenza e' stata utilizzata per sostenere che, nel caso di societa che trae profitto dall'illecito, non puo' esservi protezione come terzo in buona fede

Massime di principio

  • La confisca puo' colpire beni di una societa quando dagli accertamenti emerge che l'attivita illecita e' stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio della societa stessa; non basta la sola qualifica formale di societa come soggetto distinto
  • Nel caso di societa di persone prive di personalita giuridica (es. s.a.s.) e' piu' agevole collegare gli interessi degli amministratori con quelli della societa, rendendo piu' difficile invocare lo status di terzo in buona fede
  • Per opporsi efficacemente a una confisca l'eventuale terzo deve offrire elementi probatori concreti della sua estraneita e del fatto che il bene non abbia avuto alcuna funzione nella commissione del reato o nel profitto illecito
  • I controlli di merito sulla sussistenza dell'interesse societario nell'attivita illecita sono in larga parte insindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione manifesti o errori di diritto
  • La mancanza di contestazioni amministrative a carico della societa nel processo penale non determina automaticamente lo status di terzo in buona fede; conta la concreta partecipazione o il beneficio ricavato dall'attivita illecita
  • Richiami alla CEDU e alla natura punitiva della confisca non impediscono l'applicazione del rimedio quando, alla luce dei fatti, il bene e' collegato all'attivita criminosa e la societa ha tratto profitto

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