Cassazione Penale, Ordinanza n. 10675/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse privo di specificità e mirasse a una rivalutazione del merito non consentita. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 14/05/2024, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 628 c.p., sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della rapina. La Corte rileva però che la censura è generica e non specifica ai sensi dell'art. 581 c.p.p., poiché non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della decisione impugnata e tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse in sede di legittimità. Viene inoltre richiamata la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato la paura e la coartazione psichica dell'anziana persona offesa, conseguenti alla condotta violenta e minatoria dell'imputato.
Norme richiamate
È la norma invocata dal ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; la Corte non entra nel merito della tipicità, perché assorbe la censura nel difetto di specificità del ricorso.
Il ricorso deve contenere motivi specifici a pena di inammissibilità; la genericità e l'assenza di confronto con la sentenza impugnata rendono la doglianza inammissibile.
Richiamato implicitamente come ambito del sindacato di legittimità, non esteso alla rivalutazione delle prove o alla ricostruzione alternativa dei fatti.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione di insussistenza del reato, senza critica argomentata, integra inammissibilità.
- La mancanza di specificità va valutata sia sul piano intrinseco, quando la censura è generica o indeterminata, sia sul piano estrinseco, quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell'impugnazione.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle risultanze processuali, salvo deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Se i giudici di merito hanno fornito una motivazione логica e giuridicamente corretta sulla sussistenza del fatto e sulla coartazione della persona offesa, il ricorso che non ne indichi puntualmente gli errori è inammissibile.
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