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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11172/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva promosso giudizio contro la banca in relazione a rapporti contrattuali di servizi di digital banking imprese e corporate banking interbancario. Il Tribunale di Milano, investito della controversia, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando come competente il Tribunale di Torino in base a una clausola di competenza esclusiva inserita nei contratti tra le parti. La società ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza articolando tre motivi: (1) ha sostenuto che il contratto del 10 settembre 2019 avesse sostituito integralmente quello del 30 novembre 2018 e che, in ogni caso, la clausola di deroga del foro non fosse stata specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., con conseguente nullità/inefficacia; (2) ha lamentato che il Tribunale non avesse considerato integralmente le domande e contestazioni svolte e i diversi contratti intercorsi tra le parti, che avrebbero individuato Milano come foro competente, deducendo la violazione dell’art. 19 c.p.c.; (3) ha denunciato la violazione degli artt. 19, 28 e 29 c.p.c. in tema di determinazione del foro della persona giuridica. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino. Ha ritenuto che il contratto del 2019 non avesse sostituito né novato quello del 2018, ma fosse un accordo integrativo espressamente non novativo; pertanto, in assenza di modifica della clausola sulla competenza, è rimasta efficace la pattuizione originaria di foro esclusivo torinese. Ha osservato inoltre che la censura sulla mancata sottoscrizione della clausola non era decisiva nel caso concreto, anche perché il documento del 2019, per come prodotto dalla ricorrente, risultava comunque carente di sottoscrizione in radice. Conseguentemente è stato respinto anche il terzo motivo. I rapporti pregressi tra le parti sono stati ritenuti irrilevanti rispetto alla clausola contrattuale espressa e inequivoca. La Corte ha rimesso al Tribunale di Torino la regolazione delle spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    La doglianza è stata dedotta, ma la Corte ha ritenuto che il dato decisivo fosse il tenore letterale dei contratti, non un fatto storico trascurato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La Corte ha escluso la violazione di legge perché la clausola di foro esclusivo era validamente pattuita e rimasta efficace.

  • art. 1341 c.c.

    La Corte ha valorizzato la perdurante efficacia della clausola contrattuale di deroga; nel caso esaminato ha anche rilevato che il documento del 2019, per come prodotto, risultava addirittura privo di sottoscrizione in radice.

  • artt. 28 e 29 c.p.c.

    deroga convenzionale alla competenza territoriale

    La competenza territoriale è stata ritenuta validamente derogata in favore del Tribunale di Torino mediante clausola espressa e inequivoca.

  • art. 19 c.p.c.

    foro della persona giuridica

    La Corte ha ritenuto irrilevanti i rapporti pregressi tra le parti rispetto alla clausola di competenza esclusiva convenzionalmente stabilita.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente, ma non accolti; la decisione si fonda sul contenuto documentale dei contratti.

  • art. 132, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura, senza accoglimento.

Massime di principio

  • Una clausola di competenza territoriale esclusiva inserita in un contratto resta efficace anche se successivamente le parti sottoscrivono un accordo integrativo, quando quest'ultimo sia espressamente qualificato come non novativo e non modifichi la clausola stessa.
  • Ai fini della competenza convenzionale, il dato decisivo è il tenore letterale degli accordi contrattuali: se il successivo documento richiama il precedente e ne esclude la novazione, le pattuizioni non modificate restano in vigore.
  • La contestazione relativa alla mancata specifica approvazione di una clausola derogatoria non può prevalere quando, nel caso concreto, la clausola risulti comunque rimasta ferma e la disciplina pattizia della competenza sia chiara e univoca.
  • I precedenti rapporti tra le parti non sono idonei a superare una clausola contrattuale di foro esclusivo validamente pattuita e non modificata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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