Ordinanza n. 1924/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di un concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di un funzionario accompagnatore al pianoforte, nella parte relativa al punteggio e alla collocazione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata all'ottavo e ultimo posto con 73 punti, ha impugnato la graduatoria definitiva, la graduatoria provvisoria, il rigetto del reclamo e i verbali della commissione esaminatrice, chiedendo la corretta valutazione dei titoli e delle prove, il ricalcolo del punteggio e la collocazione in posizione utile. Ha dedotto irregolarità procedurali, l'omessa predisposizione di adeguate misure compensative durante le prove pratiche, la sottostima dell'esecuzione della seconda prova pratica e la sottovalutazione dei titoli artistici e professionali. Nel giudizio cautelare è inoltre emersa la nullità delle notifiche effettuate nei confronti dei controinteressati, disposte per l'integrazione del contraddittorio, poiché non risultavano eseguite presso indirizzi PEC presenti nei Pubblici Registri.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo il fumus boni iuris non sussistente nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha rilevato che non emergeva una diretta correlazione tra l'esito delle prove pratiche e la mancata predisposizione degli ausili indicati dalla ricorrente, anche considerando che nella prima prova pratica la candidata aveva conseguito il massimo punteggio attribuibile, pari a 25/25. Sono stati inoltre ritenuti non meritevoli di positivo apprezzamento gli ulteriori motivi, in quanto meramente formali e/o diretti a censurare valutazioni tecnico-discrezionali della commissione. Il TAR ha altresì rilevato la nullità delle notifiche ai controinteressati, senza tuttavia adottare nel dispositivo una pronuncia definitiva sul ricorso o disporre espressamente ulteriori adempimenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
La ricorrente ha dichiarato di essere portatrice di handicap ai sensi della disposizione, richiamandola in relazione alla richiesta di adeguate misure compensative nello svolgimento delle prove.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito uno dei presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione della mancata predisposizione di ausili o misure compensative per una candidata con disabilità non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris quando non emerga una diretta correlazione tra tale omissione e l'esito delle prove, soprattutto se la candidata ha conseguito il punteggio massimo in una delle prove pratiche.
- Le censure meramente formali o dirette a contestare valutazioni tecnico-discrezionali della commissione esaminatrice non giustificano la concessione della tutela cautelare in assenza di elementi idonei a evidenziare l'illegittimità delle valutazioni.
- La notifica ai controinteressati disposta per l'integrazione del contraddittorio è nulla quando non sia effettuata presso indirizzi PEC risultanti dai Pubblici Registri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →