Cassazione Civile, Ordinanza n. 36590/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura. L'utilizzatore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla denuncia presentata dalla società concedente per appropriazione indebita del veicolo e dalla segnalazione alla Centrale di allarme interbancario. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, riformando integralmente, aveva ritenuto legittima la condotta della società, osservando che l'utilizzatore, tra marzo e giugno 2010, non aveva pagato i canoni e non aveva restituito il veicolo richiesto. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto, come unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendosi che la Corte territoriale non avesse considerato che il veicolo era stato rubato e che ciò aveva impedito la restituzione alla concedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la procura allegata al ricorso non era una procura speciale per il giudizio di cassazione: era stata conferita in data anteriore alla sentenza impugnata, e comunque per un diverso procedimento/fase, senza espressa investitura del potere di proporre ricorso per cassazione. In presenza di tale carenza di procura, l'attività del difensore non produce effetti sulla parte e le conseguenze processuali, incluse le spese e l'ulteriore contributo unificato, ricadono sul difensore che ha speso la procura in modo non idoneo. La Corte ha quindi condannato il difensore del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
La doglianza ex n. 5 è stata solo allegata dal ricorrente, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, assorbendo ogni esame del motivo di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del difensore cui è imputata la proposizione invalida del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale, deve investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso e deve essere conferita in epoca successiva alla sentenza impugnata e anteriore alla notificazione del ricorso.
- Se la procura è stata rilasciata per una fase diversa del processo o per un diverso procedimento, manca una valida procura speciale per il ricorso per cassazione e il ricorso è inammissibile.
- La carenza originaria della procura non è una mera irregolarità della rappresentanza processuale: l'attività del difensore non si imputa alla parte e le conseguenze economiche del processo possono essere poste a carico del difensore che ha utilizzato una procura non idonea.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è dichiarata per difetto di procura speciale, resta ferma la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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