Ordinanza n. 408/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Termoli sull'istanza di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata ex art. 6 della L.R. Molise n. 30/2009 e s.m.i. proposta con atto del 13.3.2014 nonché per l'accertamento del conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo come sopra iniziato, previa assegnazione da parte del Giudice di apposito termine perentorio, con la nomina di un Commissario che proceda per il caso di reiterata inerzia dell'Amministrazione nel termine assegnato dal Giudice alla conclusione del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Persistente inerzia del Comune nella conclusione del procedimento di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata, già oggetto della sentenza del TAR Molise n. 288 del 26 giugno 2015
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proponente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva originariamente agito contro il silenzio del Comune sull’istanza del 13 marzo 2014, presentata ai sensi dell’art. 6 della l.r. Molise n. 30/2009, chiedendo che fosse accertato l’obbligo di concludere il procedimento. Dopo la sentenza n. 288/2015, che aveva imposto al Comune di provvedere con atto espresso e nominato un commissario ad acta, e le successive sostituzioni dei commissari per la perdurante inottemperanza, il commissario nominato con ordinanza n. 114/2025 ha chiesto il 15 settembre 2026 una proroga di 120 giorni per completare l’incarico. La società ricorrente non si è opposta; il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta e ha assegnato ulteriori 120 giorni per concludere l’incarico, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione. Ha ritenuto giustificata la proroga in considerazione delle ragioni esposte dal commissario e della complessità dell’incarico, tenendo conto anche del tempo trascorso dalla richiesta. Ha richiamato il commissario al rispetto del nuovo termine, precisando che non sarà ulteriormente prorogabile. Il compenso sarà determinato in base all’attività svolta, risultante dalla relazione finale, secondo gli artt. 57, 49 e seguenti, e 83 del d.P.R. n. 115/2002. Il Comune non si è costituito; non è indicata una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
con la sentenza n. 288 del 26 giugno 2015, ha condannato il Comune di Termoli a procedere alla conclusione, con provvedimento espresso, del procedimento di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata ex art. 6 L.R. Molise n. 30/2009 promosso dalla ricorrente
La norma è indicata come base legislativa del procedimento di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata che il Comune era tenuto a concludere con un provvedimento espresso.
artt. 57, 49 e segg., e 83 d.P.R. n. 115/2002
il compenso per l’espletamento dell’incarico andrà stabilito, alla luce dell’attività commissariale disimpegnata (quale risulterà dalla relazione finale), secondo la disciplina di cui agli artt. 57, 49 e segg., e 83 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002)
Il compenso del commissario ad acta va determinato alla luce dell’attività effettivamente svolta, documentata nella relazione finale, applicando la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- La proroga del termine assegnato al commissario ad acta per l’esecuzione dell’incarico può essere concessa quando le ragioni rappresentate e la complessità delle attività da svolgere la giustificano; il giudice può fissare un nuovo termine e precisare che esso non è ulteriormente prorogabile.
- Il compenso del commissario ad acta va determinato in funzione dell’attività effettivamente svolta, quale risulta dalla relazione finale, secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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