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Ordinanza

Ordinanza n. 15877/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della Delibera del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana n.157 del 20.07.2026, notificata in data 22.07.2026 alla Lega del Ciclismo Professionistico, avente ad oggetto “Commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico”; - della Delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n.52 del 6.8.2026, assunta in via d’urgenza per “demandare al Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico Mauro Capone i poteri di gestione dell’attività professionistica già oggetto della Convenzione Stipulata con la Lega in data 13.8.2024”, ratificata dal Consiglio Federale nella riunione del 18.8.2026; - e per quanto occorrer possa, del Verbale di verifica amministrativo-contabile del 15.07.2026 redatto dagli incaricati della Federazione Ciclistica Italiana e della presupposta Deliberazione del Consiglio federale n.140 del 22.06.2026; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non noto, ivi inclusi eventuali provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario sin dal momento della sua nomina Per la condanna della resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202610136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana che ha disposto il commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico, successiva delibera presidenziale che ha attribuito al commissario straordinario i poteri di gestione dell’attività professionistica, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le deliberazioni federali del 20 luglio 2026 e del 6 agosto 2026, quest’ultima ratificata dal Consiglio Federale il 18 agosto 2026, oltre agli atti presupposti e connessi, incluso il verbale di verifica amministrativo-contabile del 15 luglio 2026 e la deliberazione federale del 22 giugno 2026. Ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni subiti e subendi. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato seri dubbi di ammissibilità per la mancata impugnazione della delibera di commissariamento davanti agli organi della giustizia sportiva. Il ricorrente ha inoltre richiamato una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 luglio 2026, nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, in relazione alle articolate questioni di ammissibilità.

La decisione

Il TAR non ha concesso la cautela richiesta, ritenendo che i seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, derivanti dalla mancata previa impugnazione della delibera di commissariamento davanti agli organi della giustizia sportiva, impedissero di accordarla in questa fase. Non ha definito il merito né risolto definitivamente la questione di ammissibilità: considerata la complessità delle questioni, anche alla luce della pronuncia della Corte di giustizia richiamata dal ricorrente, ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del ricorso al 24 febbraio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le articolate questioni sottese all’ammissibilità del ricorso necessitino – per la loro complessità, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 16 luglio 2026 (cause riunite C-424/24 e C-425/24) richiamata da parte ricorrente – di un compiuto approfondimento e, a tal fine, fissa l’udienza pubblica di discussione del ricorso del 24 febbraio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

    In ragione della complessità delle questioni sottese all’ammissibilità del ricorso, il giudice può fissare l’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando a quella sede il compiuto approfondimento.

Massime di principio

  • Quando la mancata impugnazione di un atto davanti agli organi della giustizia sportiva solleva seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, il giudice può negare la tutela cautelare senza definire in via definitiva l’ammissibilità, riservando il compiuto esame alla fase di merito.
  • La complessità delle questioni di ammissibilità, anche quando richiede di considerare una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dalla parte, può giustificare la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneTutela cautelare
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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