Ordinanza n. 410/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 245 del 21.01.2026 con la quale il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Fisiosanitario Regionale della Regione Molise ha revocato alla -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. c) del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ambientale rilasciata con le D.D. n. 2512/2016, n. 166/2019, n. 4364/2020 n. 4874/2022, n. 7081/2024, inerente la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per persistente mancato adeguamento alle prescrizioni impartire e imposte con le emanate diffide, nonché di ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione ambientale alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, disposta per il persistente mancato adeguamento alle prescrizioni impartite con diffide
Esito
La controversia
La società aveva proposto ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 245 del 21 gennaio 2026, con cui la Regione Molise aveva revocato, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. 152/2006, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, nonché degli atti connessi, presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 6 ottobre 2026, la ricorrente ha comunicato che il Tribunale civile di Larino, con sentenza n. 10 della stessa data, aveva aperto la liquidazione giudiziale della società, chiedendo contestualmente l’interruzione del processo.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito contro la revoca. Ha dato atto dell’interruzione del processo, applicando l’art. 79, comma 2, c.p.a. e gli artt. 299 e seguenti c.p.c., in ragione dell’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, così da consentire la prosecuzione del giudizio da parte degli organi della liquidatela. Ha precisato che il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento, individuata nel deposito in giudizio della dichiarazione del difensore attestante la liquidazione; la mancata riassunzione comporterà l’estinzione del giudizio, dichiarabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. L’interruzione è dichiarata dalla data della comunicazione dell’evento. Disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
Ritenuto che il processo amministrativo dev’essere interrotto, in presenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, applicandosi il combinato disposto dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., al fine di consentire la corretta prosecuzione da parte degli organi della liquidatela
L’apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente determina l’interruzione del processo amministrativo, affinché il giudizio possa proseguire correttamente da parte degli organi della liquidatela.
Ritenuto che il processo amministrativo dev’essere interrotto, in presenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, applicandosi il combinato disposto dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., al fine di consentire la corretta prosecuzione da parte degli organi della liquidatela
Le norme processualcivilistiche sull’interruzione si applicano al processo amministrativo, in combinato disposto con l’art. 79, comma 2, c.p.a., in caso di apertura della liquidazione giudiziale della parte.
Ritenuto che non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione, previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a., decorra dalla conoscenza legale dell'evento, nella specie individuata nel deposito in giudizio della dichiarazione del difensore attestante l'intervenuta liquidazione giudiziale, di guisa che la sua inosservanza comporterà l'estinzione del giudizio, dichiarabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.;
Il termine perentorio di novanta giorni per riassumere il processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo; nel caso deciso, tale conoscenza si è realizzata con il deposito della dichiarazione del difensore che attestava l’apertura della liquidazione giudiziale.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Ritenuto che non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione, previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a., decorra dalla conoscenza legale dell'evento, nella specie individuata nel deposito in giudizio della dichiarazione del difensore attestante l'intervenuta liquidazione giudiziale, di guisa che la sua inosservanza comporterà l'estinzione del giudizio, dichiarabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.;
La mancata riassunzione entro il termine perentorio successivo all’interruzione comporta l’estinzione del giudizio, che può essere dichiarata anche d’ufficio.
Massime di principio
- L’apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente comporta l’interruzione del processo amministrativo, in applicazione dell’art. 79, comma 2, c.p.a. in combinato disposto con gli artt. 299 e seguenti c.p.c., per consentire la prosecuzione da parte degli organi della liquidatela.
- Il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo; quando l’evento è comunicato con una dichiarazione depositata in giudizio, la conoscenza legale decorre da tale deposito.
- La mancata riassunzione entro il termine previsto dall’art. 80, comma 3, c.p.a. determina l’estinzione del giudizio, dichiarabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
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