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Ordinanza

Ordinanza n. 5581/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza n. 321/2023, emessa dal Tribunale di Benevento – II sezione Civile in data 25.01.2023, pubbl. il 03/02/2023, corretta con Ordinanza ex art 288 c.pc. in data 05.10.2023, n. cronol. 6166/2023 del 06/10/2023 RG n. 4294/2019 -1, notificata a mezzo Pec in data 17.10.2023.

Giustizia amministrativa202502456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 321/2023 del Tribunale di Benevento, II sezione civile, del 25 gennaio 2023, pubblicata il 3 febbraio 2023 e corretta il 5 ottobre 2023, che aveva condannato il Comune al pagamento in suo favore delle spese di giudizio. Il commissario ad acta ha riferito che il creditore è deceduto il 21 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo per il decesso del ricorrente, che cumulava la qualità di parte e quella di difensore. Ha applicato l’art. 301 c.p.c., ritenuto prevalente sull’art. 300 c.p.c. in questa situazione, precisando che l’interruzione opera automaticamente. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l’ordinanza agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto, anche all’indirizzo PEC e mediante raccomandata all’indirizzo dello studio indicato in atti, non essendo ancora decorso un anno dal decesso. Non è stata decisa la domanda di ottemperanza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm. e ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti, con le modalità di cui in motivazione.

    La norma è richiamata quale base processuale per dare atto dell’interruzione e disporre la comunicazione dell’ordinanza alle parti.

  • art. 301 c.p.c.

    Ritenuto che ex art. 301 cpc (disposizione prevalente sull’art. 300 nella specie attesa la doppia veste di difensore e parte) va dichiarata la interruzione del presente giudizio, con effetto automatico (cfr. in termini Cassazione civ, sez. VI, ordinanza 15.1.2018 n. 790)

    Quando la parte deceduta era anche il proprio difensore, l’interruzione del processo è regolata dall’art. 301 c.p.c., ritenuto prevalente sull’art. 300 c.p.c., e si produce automaticamente.

Massime di principio

  • Quando una parte sta in giudizio personalmente e muore nel corso del processo, cumulando la qualità di parte e quella di difensore, trova applicazione l’art. 301 c.p.c., prevalente sull’art. 300 c.p.c., e l’interruzione del giudizio opera automaticamente.
  • Se non è ancora decorso un anno dal decesso della parte, l’ordinanza di interruzione va comunicata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto, secondo le modalità indicate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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