Ordinanza n. 1932/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento di diniego prot. n. 1232 del 5.3.2026, con cui il Comune di Mercenasco ha comunicato il diniego sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 2854 del 30.5.2025 della Soc. Agr. Albertina per la costruzione di due porcilaie prefabbricate con annesse vasche circolari per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami ed opere complementari connesse all’insediamento a un nuovo impianto suinicolo non intensivo; b) del preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 4974 del 18.9.2025; c) del parere di fattibilità geologica negativo acquisito in data 2.3.2026; d) della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 8-905 del 24.3.2025 (“Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica”), laddove, al paragrafo 2.3.1.4, nel disciplinare le aree in classe IIIa, abbia inteso renderle “inidonee a nuovi insediamenti” in senso assoluto, anziché relativo, in violazione dell’art. 41 della Costituzione; e) per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto e da ritardo che la società ricorrente ha patito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire per la realizzazione di due porcilaie prefabbricate, vasche per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e opere connesse, nonché preavviso di diniego e parere geologico negativo; è impugnata anche la disciplina regionale relativa alle aree in classe IIIa e domandato il risarcimento del danno e da ritardo
Esito
La controversia
Nel giudizio di annullamento del diniego comunale del 5 marzo 2026 relativo al permesso di costruire richiesto il 30 maggio 2025 per un nuovo impianto suinicolo non intensivo, la ricorrente ha contestato anche il preavviso di diniego, il parere di fattibilità geologica negativo e la deliberazione regionale n. 8-905 del 24 marzo 2025, nella parte in cui avrebbe reso le aree di classe IIIa assolutamente inidonee a nuovi insediamenti, deducendo il contrasto con l’art. 41 Cost. e chiedendo il risarcimento dei danni, anche da ritardo. Nel corso dell’istruttoria, disposta una verificazione sulla compatibilità del progetto con la disciplina di rischio idraulico e geologico e con la normativa sulle zone vulnerabili ai nitrati, la ricorrente ha chiesto la revoca dell’ordinanza che aveva prorogato i termini della verificazione, la sospensione delle operazioni e la sostituzione del verificatore. Ha inoltre chiesto che questi non richiedesse ulteriori chiarimenti alla Regione e che fossero dichiarate inutilizzabili eventuali risposte regionali, sostenendo che l’interpretazione della normativa spettasse esclusivamente al giudice e che la Regione fosse parte del giudizio.
La decisione
Il TAR respinge l’istanza istruttoria della ricorrente e conferma le precedenti ordinanze che avevano disposto la verificazione e prorogato i relativi termini. I chiarimenti richiesti dal verificatore agli uffici regionali sono ammissibili soltanto nella misura in cui servano a individuare la disciplina tecnica applicabile e a valutare la compatibilità del progetto con le caratteristiche di fatto e di diritto dell’area. Le interpretazioni regionali e le valutazioni del verificatore non vincolano il Collegio: devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti e saranno valutate dal Tribunale, cui compete in via esclusiva l’interpretazione giuridica e il controllo di congruità e attendibilità degli accertamenti tecnici. Il verificatore dovrà riferire eventuali interpretazioni alternative, illustrando per ciascuna la compatibilità o meno dell’intervento e indicando gli elementi tecnici rilevanti; potrà anche segnalare chiarimenti regionali e prassi applicative. La verificazione deve concentrarsi sui fatti e sulle ragioni tecniche dell’eventuale compatibilità o incompatibilità. L’ordinanza non decide il merito del ricorso principale né le domande risarcitorie.
Massime di principio
- Il verificatore può acquisire chiarimenti interpretativi dall’amministrazione quando siano funzionali a individuare la disciplina tecnica applicabile e a svolgere l’accertamento demandato; tali chiarimenti non trasferiscono all’amministrazione la funzione giurisdizionale di interpretazione del diritto.
- Le interpretazioni e valutazioni dell’amministrazione e del verificatore non vincolano il giudice: devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti e restano soggette al sindacato del Collegio, cui spetta l’interpretazione della disciplina applicabile e la verifica della congruità e attendibilità delle valutazioni tecniche dell’ausiliario.
- Quando la disciplina tecnica ammette più interpretazioni possibili, il verificatore deve rappresentare al giudice le alternative e i relativi elementi tecnici, precisando per ciascuna l’esito dell’accertamento di compatibilità richiesto.
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