Ordinanza n. 1101/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia n. 1272/2024, pubblicata il 9 maggio 2024 - R.G. n. 2769/2020 - Repert. n. 1585/2024 del 9 maggio 2024, munita di attestazione di irrevocabilità il 25 febbraio 2025; - nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda sulla menzionata istanza in caso di ulteriore inadempimento dell’Ente resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso né l’eccezione di inammissibilità né la domanda di ottemperanza. Ha ordinato, ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., l’intervento in giudizio dell’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Lucera, assegnandogli 30 giorni per costituirsi. Ha fissato il prosieguo alla camera di consiglio del 24 febbraio 2027 e disposto la comunicazione alle parti e all’Organo. Nessuna statuizione sulle spese.
Atto impugnato: Inadempimento del Comune di Lucera all’obbligo, posto dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Foggia n. 1272/2024, di eseguire le opere necessarie a rimuovere una situazione di pericolo e a impedire il danneggiamento della strada
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Comune non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1272/2024, pubblicata il 9 maggio 2024 e divenuta irrevocabile, nonostante le notifiche e la diffida del 21 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Comune a realizzare le opere necessarie a rimuovere una situazione di pericolo e a impedire il danneggiamento della strada. Il Comune, in stato di dissesto dal 2019, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che gli effetti patrimoniali degli interventi ricadessero nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, poiché l’obbligazione, pur formalizzata con la sentenza successiva al dissesto, deriverebbe da fatti di gestione anteriori.
Norme richiamate
art. 28, comma 3, c.p.a.
Ritenuto opportuno ordinare, ai sensi dell’art. 28, comma 3, Cod. proc. amm., l’intervento in giudizio dell’Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.), di cui all’art. 252 (Composizione, nomina e attribuzioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del comune di Lucera, assegnando a questo fine al suddetto Organo il termine di 30 (trenta) giorni per la costituzione in giudizio, fissando per il prosieguo l’udienza in camera di consiglio indicata in dispositivo
La disposizione è applicata per ordinare l’intervento in giudizio dell’Organo straordinario di liquidazione e assegnargli un termine per costituirsi.
Come è indicizzato
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