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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34268/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato perché trasmesso via PEC anziché depositato secondo le modalità prescritte presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 582, 591, comma 1, lett. c), 111-bis e 175-bis c.p.p., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., e omessa valutazione di un elemento decisivo. Ha sostenuto che un malfunzionamento del Portale dei Servizi Telematici, documentato con una schermata, impediva di individuare l'ufficio giudiziario competente e rendeva impossibile completare tempestivamente il deposito telematico; la PEC sarebbe stata quindi l'unico mezzo concretamente disponibile per esercitare il diritto di impugnazione. Ha censurato la mancata verifica del malfunzionamento e della riconducibilità del caso all'art. 175-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'appello fosse stato proposto dopo il 10 gennaio 2025, data dalla quale, per gli atti in questione e presso gli uffici interessati, vigeva l'obbligo di deposito telematico esclusivo; l'alternativa analogica e il deposito via PEC erano ammessi soltanto nei casi in cui fosse ancora consentito il deposito non telematico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, quando è prescritto il deposito telematico esclusivo, l'appello depositato dal difensore con modalità diverse, inclusa la PEC, è inammissibile; la circostanza che l'atto sia comunque pervenuto al giudice competente non supera la violazione, poiché la disciplina tutela un interesse pubblicistico. Ha inoltre rilevato che il regime transitorio consentiva la PEC solo per gli atti per i quali fosse ancora ammesso anche il deposito non telematico, mentre tale alternativa non sussisteva per l'appello in esame. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

    L'impugnazione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, rispettando le modalità prescritte dall'art. 111-bis c.p.p.

  • art. 111-bis c.p.p.

    l’art. 111-bis cod. proc. pen. a sua volta, prevede che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

    Il deposito degli atti processuali deve avvenire esclusivamente in via telematica, salvo le eccezioni previste dalla disciplina applicabile.

  • art. 3, comma 9, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    In tale contesto, il comma 9 stabilisce che rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche;

    La PEC è consentita ai difensori soltanto per gli atti e nei casi in cui la disciplina transitoria ammette anche modalità di deposito non telematiche.

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    il comma 9 stabilisce che rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche;

    La disciplina richiamata regola il deposito via PEC, consentito ai difensori solo quando è ammesso anche il deposito non telematico.

  • art. 581 c.p.p.

    Tale alternativa, per quanto si è detto, non sussiste, a decorrere dal 10 gennaio 2025, per il deposito dell'atto di appello, per il quale invece vige l'obbligo del deposito telematico esclusivo ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. l'eventuale deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, implica la violazione dell'art. 581 cod. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte collega il deposito dell'appello con modalità diverse da quelle telematiche prescritte alla violazione delle forme dell'impugnazione e alla conseguente inammissibilità.

  • art. 591, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Tale alternativa, per quanto si è detto, non sussiste, a decorrere dal 10 gennaio 2025, per il deposito dell'atto di appello, per il quale invece vige l'obbligo del deposito telematico esclusivo ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. l'eventuale deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, implica la violazione dell'art. 581 cod. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Il deposito dell'appello con modalità non conformi a quelle obbligatorie comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 175-bis c.p.p.

    Se un passaggio simile non c'è, OMETTI DEL TUTTO questa chiave: la norma resta comunque in elenco

    La sentenza menziona l'art. 175-bis c.p.p. come eccezione al regime di inammissibilità, ma non ne espone né applica nel merito il contenuto nel passaggio decisorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Dichiarata l'inammissibilità, la parte privata è condannata alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    Come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, tale disciplina è applicabile all'atto di appello in esame, che risulta proposto in epoca successiva alla data del 10 gennaio 2025, individuata dall'art. 3 del d.m. n. 217 del 29/12/2023, come modificato dall'art. 1, comma 1 del d.m. n. 206 del 27/12/2024, quale data di decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivo per tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti gli uffici giudiziari specificamente indicati al comma 1, tra i quali, per quanto qui rileva, vi è il Tribunale ordinario.

    La disciplina transitoria individua il 10 gennaio 2025 come decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivo negli uffici e per gli atti indicati; la Corte applica tale regime all'appello in esame.

  • art. 1, comma 1, d.m. 27 dicembre 2024, n. 206

    Come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, tale disciplina è applicabile all'atto di appello in esame, che risulta proposto in epoca successiva alla data del 10 gennaio 2025, individuata dall'art. 3 del d.m. n. 217 del 29/12/2023, come modificato dall'art. 1, comma 1 del d.m. n. 206 del 27/12/2024, quale data di decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivo per tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti gli uffici giudiziari specificamente indicati al comma 1, tra i quali, per quanto qui rileva, vi è il Tribunale ordinario.

    La modifica ha fissato, per l'appello in questione, la decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivo al 10 gennaio 2025.

Massime di principio

  • Quando la disciplina applicabile impone il deposito telematico esclusivo dell'appello, il deposito effettuato dal difensore con modalità diverse, compresa la PEC, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo i casi previsti dall'art. 175-bis c.p.p.
  • Nel regime transitorio, la PEC è utilizzabile dal difensore soltanto per gli atti per i quali è consentito anche il deposito non telematico; non costituisce una modalità alternativa generalizzata al deposito telematico obbligatorio.
  • La circostanza che l'impugnazione depositata con modalità non consentite sia comunque pervenuta a conoscenza del giudice competente non esclude l'inammissibilità, poiché le regole sul deposito telematico tutelano un interesse pubblicistico prevalente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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