Cassazione Civile, Ordinanza n. 20566/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro precedente ricorso contro la sentenza di merito sfavorevole. La vicenda originaria riguardava la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva della de cuius, fondata sull'allegato rapporto di lavoro subordinato con un Comune. Con la revocazione, le eredi hanno dedotto: 1) un errore di fatto nella percezione degli atti e degli antefatti processuali, sostenendo che la Corte avesse erroneamente escluso la prova del rapporto di lavoro subordinato, avesse mal valutato la localizzazione dei documenti e avesse dichiarato inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c.; 2) la violazione dei diritti fondamentali della Convenzione EDU, lamentando che la Corte non avrebbe esaminato con sufficiente rigore gli elementi probatori che, a loro dire, dimostravano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. Ha osservato che l'errore revocatorio è rilevante solo se essenziale, decisivo e riferito a un fatto non controverso; nel caso concreto, i fatti indicati dalle ricorrenti attenevano a punti già controversi e decisi. Inoltre, l'asserito errore sulla mancata localizzazione dei documenti non era decisivo, perché l'ordinanza impugnata si fondava anche su un'autonoma ratio decidendi: la promiscuità e sovrapposizione di censure eterogenee nel ricorso originario. Le ulteriori doglianze sono state qualificate come errori di giudizio e non di fatto, poiché miravano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e l'apprezzamento della prova, profili estranei alla revocazione. Analogamente, la dedotta violazione della Convenzione EDU è stata esclusa perché non risultava alcuna sentenza della Corte EDU idonea a fondare il rimedio ex art. 391-quater c.p.c., e comunque la censura si risolveva in una critica alla valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e con richiamo al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che le censure sulla valutazione del materiale istruttorio potessero essere proposte oltre i limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione
la doglianza relativa alla sua violazione è stata considerata un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio
il rimedio revocatorio fondato su pronuncia della Corte EDU è stato escluso perché mancava una sentenza della Corte EDU che avesse dichiarato la violazione della Convenzione da parte dell'ordinanza impugnata
art. 13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02
l'inammissibilità comporta il presupposto per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
non citato espressamente nel testo fornito
Cass. 4678/22
richiamata per affermare che l'errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo e non riguardare punti controversi o coperti da autonoma ratio decidendi
Cass. 5326/23
richiamata per distinguere l'errore di giudizio, relativo all'apprezzamento delle risultanze processuali, dall'errore di fatto revocatorio
Massime di principio
- L'errore revocatorio è deducibile solo se consiste in una falsa percezione di un fatto pacifico e non controverso, che abbia carattere essenziale e decisivo rispetto alla decisione impugnata.
- Se la decisione impugnata si regge su una pluralità di rationes decidendi autonome, l'errore che colpisca solo una di esse non è sufficiente a fondare la revocazione quando l'altra resta intatta.
- Le censure che investono la valutazione delle prove, la lettura degli atti o l'applicazione di norme processuali non integrano errore di fatto, ma errore di giudizio, e quindi sono estranee al rimedio revocatorio.
- La dedotta violazione della Convenzione EDU non apre di per sé la revocazione ex art. 391-quater c.p.c. se non vi è una specifica sentenza della Corte EDU che abbia accertato la contrarietà della decisione alla Convenzione o ai suoi Protocolli.
- La mancata o insufficiente localizzazione dei documenti non produce effetti revocatori se la decisione è sorretta anche da una diversa ragione autonoma di inammissibilità non attinta dall'asserito errore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20504/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20508/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20516/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20517/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20518/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20519/2024 del 24/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →