Cassazione Penale, Sentenza n. 20316/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Francescato era stato condannato in appello per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e accesso abusivo a un sistema informatico/telematico (art. 615-ter c.p.). Ha impugnato la sentenza per cassazione lamentando: 1) inosservanza o errata applicazione dell'art. 120 c.p. in relazione all'art. 615-ter perché la querela era stata proposta da un utilizzatore (Edoardo Rossi) e non dal proprietario del sistema (Poste Italiane spa), quindi a suo avviso mancherebbe la querela necessaria; 2) violazione di legge (artt. 110, 615-ter, 640 c.p.) e vizio di motivazione sulla responsabilità per concorso di persone nel reato, sostenendo che non era stato provato chi aveva materialmente effettuato l'accesso abusivo né collegato in modo certo Francescato all'operazione fraudolenta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che la querela è stata tempestiva e valida: l'art. 615-ter tutela il "domicilio informatico" del titolare della posizione informatica e l'accesso non autorizzato lede direttamente sia il proprietario del sistema sia il titolare dell'area riservata (quindi anche Rossi era legittimato a querelare). Sul secondo motivo ha ritenuto che i giudici di merito, con argomentazioni logiche e doppia pronuncia conforme, hanno accertato la responsabilità di Francescato: era amministratore unico della La Quercia s.r.l., gestore del conto della società che ha ricevuto le somme, e beneficiario dei pagamenti effettuati tramite l'accesso fraudolento ottenuto con credenziali carpiti tramite truffa. Anche se non è stato individuato chi materialmente operò l'intrusione, è stato provato il concorso ex art. 110 c.p. per la predisposizione degli strumenti volti a ricevere i proventi illeciti. Pertanto la condanna (7 mesi di reclusione e €600 di multa) è stata confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento; la Corte ha proceduto secondo le disposizioni indicate.
Tutela l'accesso abusivo al "domicilio informatico"; la Corte interpreta il domicilio informatico come spazio di pertinenza esclusiva tanto del proprietario del sistema quanto del titolare della posizione informatica, entrambi legittimati a proporre querela.
Norma sulla truffa: utilizzata per qualificare la condotta consistente nel procurarsi fraudolentemente credenziali di accesso alla carta Postepay della vittima.
Consente di ricondurre a responsabilità per concorso di persone anche chi non ha materialmente eseguito l'attività di penetrazione informatica, se ha concorso fattualmente e essenzialmente predisponendo gli strumenti o traendo beneficio dalla condotta illecita.
Norma procedurale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 6906 del 13/01/2016, D'A., Rv. 266261)
Precedente che definisce la nozione di "domicilio informatico" e conferma che l'accesso all'area riservata del titolare della posizione informatica costituisce violazione rilevante anche nell'ambito di un sistema di proprietà di terzi.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 5748 del 12/09/2018, Bocchio)
Precedente che ammette la responsabilità per concorso anche nei casi in cui la partecipazione consista nella predisposizione degli strumenti per la realizzazione del profitto illecito.
Massime di principio
- In ipotesi di accesso abusivo a risorse online, sia il proprietario del sistema sia il titolare dell'area riservata (utente) possono essere considerati persone offese e legittimati a proporre querela.
- La condanna per accesso abusivo (art. 615-ter) può reggersi anche quando l'intrusione avviene nell'ambito di un sistema di terzi ma interessa l'area riservata attribuita a un singolo utente.
- La responsabilità per concorso di persone (art. 110 c.p.) può essere riconosciuta anche se non è provato chi ha materialmente eseguito l'accesso, quando è dimostrato che l'imputato ha predisposto o beneficiato degli strumenti usati per trarre profitto dall'illecito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituirsi ai giudici di merito con una diversa interpretazione dei fatti se la motivazione dei giudici è logica e supportata da elementi probatori; il vizio di motivazione deve essere effettivamente dimostrato.
- Per contrastare efficacemente accuse di accesso abusivo e truffa è importante documentare l'anello causale che collega l'ottenimento fraudolento delle credenziali, l'accesso all'area riservata e il trasferimento/beneficio economico a favore dell'imputato.
- Le contestazioni di forma relative alla legittimazione a querelare (es. chi è la "persona offesa") devono considerare la nozione ampliata di "domicilio informatico" e l'interesse giuridico del titolare dell'area riservata, non solo del proprietario del sistema.
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