Cassazione Penale, Sentenza n. 35235/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 25 aprile 2026, aveva applicato agli indagati la misura degli arresti domiciliari per i delitti di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 maggio 2026, aveva respinto la richiesta di riesame. I ricorrenti hanno dedotto: 1) l’insussistenza dei gravi indizi per la rapina aggravata, sostenendo che mancasse il dolo specifico del profitto ingiusto e che l’arma di ordinanza dell’ispettore fosse stata sottratta materialmente da un altro soggetto, mentre il loro intervento si sarebbe limitato a occultarla nel proprio esercizio commerciale; 2) violazione di legge e motivazione apparente, per omessa autonoma valutazione delle doglianze sulle esigenze cautelari e per mancata considerazione dell’attività commerciale e della dedotta inconsapevolezza di trovarsi di fronte a appartenenti alle forze dell’ordine; 3) carenza di motivazione sul pericolo di recidiva e sull’adeguatezza e proporzionalità degli arresti domiciliari, lamentando che il giudizio prognostico si fondasse sulla sola gravità del fatto e che non fossero state considerate le condizioni personali, familiari, sociali e lavorative, né la possibilità di sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che la censura sul dolo del profitto e sulla riconducibilità della condotta agli indagati non era stata proposta davanti al Tribunale del riesame e risultava quindi nuova; le altre censure sono state ritenute reiterative di questioni già adeguatamente esaminate dal giudice cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il motivo sulla sussistenza degli indizi di rapina era nuovo, poiché non dedotto davanti al Tribunale del riesame e non rilevabile d’ufficio; il richiamo al fine di profitto, inoltre, non mutava l’esito, essendo stato ricordato che esso può consistere in qualunque vantaggio, anche non patrimoniale. Il secondo e il terzo motivo riproponevano doglianze già affrontate dal Tribunale, che aveva giustificato la misura con le modalità violente e aggressive del fatto e con la negativa personalità degli indagati, gravati da un precedente specifico per resistenza alla forza pubblica; la motivazione è stata ritenuta priva di illogicità manifesta. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Peraltro, con affermazione riferibile anche al delitto di cui all’art. 628 cod. pen. le Sezioni Unite hanno affermato che nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01).
Il fine di profitto rilevante per il dolo specifico può consistere in qualunque vantaggio perseguito, anche non patrimoniale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità cautelare non possono essere introdotte censure non sottoposte al Tribunale del riesame, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
- Il fine di profitto richiesto dal dolo specifico può consistere in qualsiasi vantaggio perseguito dall’autore, anche di natura non patrimoniale.
- Sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare doglianze già esaminate e motivate dal giudice del riesame, quando non evidenziano vizi di legittimità né illogicità manifesta della motivazione.
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