Cassazione Civile, Ordinanza n. 15510/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un immobile demaniale concesso in contitolarità a due soggetti, poi rispettivamente succeduti da una società e dagli eredi della contitolare originaria. Le parti avevano regolato con scritture private un uso separato dei locali, attribuendo alla società una porzione più ampia e alla contitolare una porzione più ridotta, con previsione di un conguaglio mensile a suo favore. Alla scadenza dell'ultima scrittura, le parti si erano obbligate a riunificare i locali e a rimettere l'immobile nella comune disponibilità, senza rimborsi, indennità o risarcimenti. Gli eredi hanno quindi chiesto il risarcimento o comunque un riequilibrio economico per il maggiore utilizzo del bene da parte della società dopo tale scadenza, nonché la restituzione di quanto pagato a titolo di canone e conguagli. In appello la società ha prodotto due lettere per dimostrare di aver invitato la controparte al ripristino della comune disponibilità e di aver ricevuto un rifiuto. In cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per la tardiva produzione in appello di quei documenti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per l'omessa pronuncia sulla tardività; 3) violazione degli artt. 1216, 1220 e 1375 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto liberatoria un'offerta di restituzione che, secondo i ricorrenti, era in realtà solo un invito alla cogestione dell'attività e non una reale rimessione del bene nella comune disponibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha rilevato che, nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, la produzione di nuovi documenti in appello era ammessa solo se la parte dimostrava di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; la sentenza impugnata aveva invece utilizzato quei documenti senza spiegare l'ammissibilità della loro tardiva produzione e senza rispondere all'eccezione di tardività. Ha inoltre evidenziato una contraddizione logica nella motivazione della Corte territoriale: da un lato questa aveva ricostruito un accordo che imponeva la riunificazione dei locali e la rimessione dell'immobile nella comune disponibilità, dall'altro aveva attribuito valore satisfattivo a un invito a partecipare alla gestione dell'attività commerciale della società, che non equivaleva alla restituzione della comune disponibilità del bene. La sentenza di appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile; non opera più il criterio della indispensabilità dei documenti.
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione di tardività della produzione documentale; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di pronuncia del giudice e alla correttezza del procedimento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione delle norme sostanziali sugli effetti dell'offerta di restituzione.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È stato il parametro dei motivi relativi alla violazione processuale per l'uso di documenti tardivi e per l'omessa pronuncia.
L'offerta per liberarsi dall'obbligazione deve essere effettiva e conforme alla prestazione dovuta, non un mero invito generico.
L'offerta non formale idonea ad escludere la mora deve sostanziare una reale messa a disposizione della prestazione dovuta.
L'esecuzione del rapporto deve conformarsi a correttezza e buona fede; la Corte richiama la norma per escludere letture incompatibili con l'effettiva rimessione del bene nella comune disponibilità.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile dopo le riforme del 2009 e del 2012, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se il proponente dimostra l'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; la mera utilità difensiva del documento non basta.
- Se una parte eccepisce la tardività della produzione documentale, il giudice di appello deve esaminare e decidere espressamente l'eccezione; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- L'offerta idonea a liberare il debitore o a escludere la mora deve consistere in una reale e concreta messa a disposizione della prestazione dovuta; non è sufficiente un invito alla controparte a partecipare alla gestione di un'attività distinta quando l'obbligazione riguardi la restituzione o la comune disponibilità di un bene.
- Quando la motivazione della sentenza contiene affermazioni incompatibili tra loro sul contenuto dell'accordo e sulla natura dell'offerta eseguita, la decisione è viziata per contraddittorietà logica e deve essere cassata.
- In presenza di un accordo che preveda la riunificazione di locali e la rimessione di un immobile nella comune disponibilità, la proposta di co-gestione di una sola attività commerciale non equivale al ripristino della situazione pattizia convenuta.
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