Cassazione Penale, Ordinanza n. 03166/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando la colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per falsa attestazione a un pubblico ufficiale su qualità personali o fatti (art. 483 c.p.). Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, sostenendo in particolare che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere dimostrata la sua conoscenza della revoca della patente. Secondo la difesa, la notifica del decreto di revoca sarebbe stata eseguita in un luogo diverso dalla residenza dell'imputato, con conseguente insussistenza della prova della rituale conoscenza dell'atto. Nel ricorso si produceva anche un certificato di residenza per contestare la regolarità della notifica. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la censura era diretta a contestare una valutazione di merito già compiuta sulla base degli atti di secondo grado e non poteva essere proposta mediante produzione documentale in sede di legittimità; inoltre, la notificazione della revoca della patente non era stata valorizzata come elemento costitutivo del reato, ma solo come dato motivazionale rispetto alla falsa dichiarazione resa dall'imputato, profilo che non incide sulla configurabilità dell'art. 483 c.p., caratterizzato da dolo generico.
Norme richiamate
Il reato è considerato a dolo generico: richiede la volontà cosciente e non coartata di rendere una dichiarazione falsa e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. La notifica dell'atto presupposto non assume rilievo come elemento costitutivo, se non nei limiti della motivazione della falsità dichiarata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'inammissibilità del ricorso.
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri
Nel giudizio di legittimità sono producibili solo i documenti che la parte non abbia potuto esibire nei precedenti gradi, purché non si tratti di prova nuova e non sia necessario un nuovo apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto probatorio già valutato.
Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale
Richiamata in tema di limiti alla produzione documentale in cassazione, coerentemente con il divieto di introdurre elementi che richiedano nuove valutazioni di merito.
Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto
Il dolo dell'art. 483 c.p. è generico e consiste nella volontà cosciente di compiere il fatto, accompagnata dalla consapevolezza di dichiarare il falso.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
È richiamata per affermare che la manifesta inammissibilità del ricorso consente la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sovvertire la valutazione di merito mediante la produzione di documenti destinati a incidere su un apprezzamento già compiuto dai giudici di merito, salvo che si tratti di documenti non producibili in precedenza e non comportanti nuove valutazioni fattuali.
- La falsità ideologica ex art. 483 c.p. richiede dolo generico: è sufficiente la cosciente volontà di attestare il falso, senza che occorra un particolare fine specifico o il riferimento a un determinato effetto giuridico ulteriore.
- La regolarità della notifica di un atto presupposto non integra di per sé un elemento costitutivo del reato di falsa attestazione, quando la sentenza di merito abbia utilizzato quel dato solo come riscontro del movente o del contesto della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove l'impugnazione presenti profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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