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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02552/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava la misura cautelare personale emessa dal GIP. Due motivi: 1) violazione di legge (art. 606 lett. d) ed e) c.p.p.) per presunta carenza/erronea valutazione della motivazione, in particolare per non avere considerato la memoria difensiva e il video prodotto dalla difesa che, a perito del ricorrente, non mostrerebbe alcuna pistola e dimostrerebbe l'assenza del dolo specifico e della consapevolezza della presenza dell'arma in capo a Cirullo; 2) violazione di legge (art. 606 lett. d) ed e) c.p.p.) per errata applicazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. in tema di presunzione delle esigenze cautelari e per mancanza di motivazione sulla pericolosità personale, considerando l'entità della pena, il decorso del tempo dei precedenti e l'assenza di contatti emersi nelle intercettazioni con altri indagati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il compendio indiziario grave e adeguatamente motivato: riconoscimento immediato della persona offesa (Marco Molino) che indicò Michele Mazzarella e Salvatore Rea e riconobbe in sede di ricognizione fotografica anche Mauro Cirullo quale soggetto presente e di fianco a Rea; acquisizione di immagini di videosorveglianza che hanno ricostruito la carovana di mezzi; rinvenimento di una pistola nel borsello nell'autovettura di Salvatore Rea con colpo in canna; riscontri da dichiarazioni di altro coindagato (Vincenzo Terracciano) e intercettazioni ambientali e telefoniche, comprese conversazioni del 10.07.2025 ritenute assimilabili a confessione stragiudiziale e sintomatiche della condivisione delle logiche del clan. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari alla luce dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 cod. pen. e ha dichiarato che la motivazione del Tribunale del Riesame è congrua e coerente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. d) ed e)

    Norma riferita ai motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze e le ordinanze. Nel caso la difesa denunciava carenza di motivazione ed erronea applicazione di legge; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del Riesame fosse adeguata, coerente ed esente da errori logici, perciò non operava la censura prevista.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (in particolare quelli aggravati da vincoli associativi). La Corte richiama che tale presunzione può essere superata solo mostrando elementi concreti contrari; nel caso la presunzione è stata ritenuta legittimamente applicata.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante di legge relativa a condotte con riferimento a organizzazioni mafiose o consorterie. La sua contestazione integra un quadro che rafforza la presunzione delle esigenze cautelari e la valutazione di pericolosità, come effettuato dal Tribunale del Riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato alla verifica della coerenza, della congruenza logica e dell'assenza di errori giuridici: non si rientra nel merito né si rivalutano le prove se la motivazione è adeguata.
  • Una pluralità di riscontri (riconoscimento della vittima, immagini di videosorveglianza, ritrovamento dell'arma nel veicolo di un coindagato, dichiarazioni di altri indagati e intercettazioni) costituisce un compendio indiziario rilevante e difficilmente neutralizzabile da un singolo elemento probatorio difensivo come un video che non riprende l'arma.
  • La mera assenza di visibilità dell'arma in un filmato non annulla automaticamente gli altri riscontri probatori; la valutazione complessiva del quadro fattuale resta decisiva per il giudizio di gravità indiziaria.
  • La presunzione di esigenze cautelari prevista per i reati con aggravante di tipo associativo è forte: per superarla la difesa deve articolare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la mancata sussistenza del pericolo processuale o sociale.
  • Precedenti penali remoti non sono di per sé dispositivi per escludere la pericolosità attuale se emergono fatti recenti che indicano continuità di adesione a logiche associative criminose o intenzioni di inquinamento probatorio.
  • Il rigetto del ricorso può comportare l'imposizione delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; le questioni procedurali e gli adempimenti amministrativi successivi sono affidati alla cancelleria ai sensi delle disposizioni attuative.

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