Cassazione Civile, Ordinanza n. 10700/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una contribuente, quale socia di una società a ristretta base partecipativa e di una società di persone, recuperando a tassazione redditi di partecipazione e contestando l'applicazione di agevolazioni fiscali connesse al sisma del 31 ottobre 2002. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi; la CTR aveva invece rigettato l'appello della contribuente e accolto quello dell'Ufficio, escludendo i benefici post-sisma, ritenendo corretti gli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie non giustificate e rilevando l'assenza di prova sui costi dedotti. In cassazione la contribuente ha dedotto: violazione del litisconsorzio necessario per la posizione relativa alla società di persone; giudicato esterno favorevole formatosi su sentenze relative alla società; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla ripresa integrale della quota di partecipazione; errata applicazione della normativa agevolativa post-sisma; violazione dell'art. 47 TUIR sulla presunzione di distribuzione degli utili.
La decisione
La Corte ha rigettato il quinto motivo di ricorso relativo alla presunzione di distribuzione degli utili della società a ristretta base partecipativa, ritenendolo coperto da giudicato esterno. Ha invece rilevato, per la parte di lite concernente il reddito di partecipazione nella società di persone, un vizio genetico di nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato le parti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e il nuovo esame dell'impugnazione originaria, con rimessione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario, quando la controversia investe rapporti inscindibili tra più soggetti, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la sua omissione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio e comporta la rimessione al primo giudice.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato come possibile rimedio organizzativo mediante riunione, ma non elimina il necessario contraddittorio nei casi di litisconsorzio originario.
il giudicato esterno è opponibile quando sia provata la definitività della decisione e ricorra identità di parti e di rapporto giuridico su punto fondamentale comune.
la censura di omessa pronuncia è prospettata dalla ricorrente, ma non viene esaminata autonomamente perché assorbita dalla nullità per litisconsorzio necessario nella parte relativa alla società di persone.
la contribuente ne invoca la violazione per contestare la presunzione di distribuzione degli utili; la Corte non accoglie la censura, anche in ragione del giudicato esterno formatosi sul medesimo punto.
richiamato dall'Ufficio e dalla CTR per l'imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci.
art. 3, quinto comma, d.l. 17 ottobre 2008, n. 182
la CTR aveva ritenuto necessario, per fruire delle agevolazioni post-sisma, che fosse presentata la dichiarazione di definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo a seguito della sospensione tributaria.
art. 6 ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina agevolativa post-sisma invocata.
art. 3 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162
richiamato dalla ricorrente quale norma della disciplina agevolativa post-sisma invocata.
art. 5 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162
richiamato dalla ricorrente quale norma della disciplina agevolativa post-sisma invocata.
art. 6, comma 4-bis, L. 28 gennaio 2009, n. 2
richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento delle agevolazioni fiscali post-sisma.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo al reddito di società di persone e ai redditi dei soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di società e tutti i soci; se il giudizio si svolge senza integrazione del contraddittorio, esso è affetto da nullità assoluta e la causa va rimessa al primo giudice.
- Nel giudizio tributario avente a oggetto l'imputazione per trasparenza del reddito di una società di persone, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non può essere sanata dalla sola riunione di procedimenti eventualmente separati.
- Per le società di capitali a ristretta base partecipativa non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci: l'accertamento sociale e quello del socio sono legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, non da inscindibilità del rapporto processuale.
- Il giudicato esterno preclude il riesame del medesimo punto fondamentale già definito tra le stesse parti con decisione passata in giudicato, anche se il successivo giudizio abbia un petitum diverso, purché la definitività del giudicato sia provata.
- La presunzione di distribuzione extracontabile degli utili delle società a ristretta base può essere superata solo con prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili; in difetto, la presunzione resta ferma.
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