Cassazione Penale, Sentenza n. 27660/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16/03/2023, con cui era stata esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, ma non nella massima estensione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.), sostenendo che l'esclusione della recidiva imponeva la concessione delle attenuanti generiche nella misura massima (un terzo) e che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente tenuto conto dei precedenti penali per ridurre l'estensione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello, pur escludendo la recidiva, ha esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale nella determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., valutando i precedenti penali come elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio complessivo e motivando in modo congruo la scelta di non concedere le attenuanti nella massima estensione. La sentenza impugnata (rideterminazione della pena in 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 773,00 di multa) viene così confermata; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso in cassazione: il ricorrente ha invocato violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena.
Principio di individualizzazione della pena e criteri per la determinazione della pena base, richiamato per giustificare la discrezionalità del giudice nel fissare la pena.
Disciplina della valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; utilizzata per confermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata.
art. 27 Cost.
Richiamato come principio costituzionale di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, a supporto della necessità di un giudizio complessivo e congruo sulla pena.
Massime di principio
- L'esclusione della recidiva non obbliga automaticamente il giudice a concedere le attenuanti generiche nella massima estensione: il giudice di merito può comunque considerare i precedenti penali come elementi rilevanti nella determinazione complessiva della pena.
- La determinazione della pena (graduazione di aggravanti e attenuanti) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo per verificarne la logica e la conformità alla legge, non per ricalcolare la pena.
- Per contestare con successo in Cassazione la determinazione della pena è necessario dimostrare un vizio di motivazione specifico, illogicità o violazione di legge, non meri disaccordi sulla valutazione degli elementi di fatto.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve comunque motivare in modo specifico l'eventuale esclusione della recidiva o la sua esclusione, ma può tenere distinti i concetti di recidiva (aumentativa di pena per legge) e di considerazione dei precedenti nella commisurazione della pena.
- Le decisioni che rifiutano la massima estensione delle attenuanti devono esporre ragioni congrue e non contraddittorie; la mera presenza di precedenti, se adeguatamente considerata, può legittimare una valutazione attenuativa non massima.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →