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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16069/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, oltre a sanzioni e interessi, per gli anni 2001-2012 nei confronti di una professionista. La ricorrente aveva chiesto di accertare la non debenza delle somme, sostenendo in particolare che il rapporto lavorativo svolto con alcune ASL fosse in realtà subordinato e che, comunque, i contributi fossero prescritti. La Corte d'appello aveva respinto la sua impugnazione, ritenendo che il rapporto fosse di collaborazione coordinata e continuativa quindi autonomo, che le deduzioni sulla subordinazione fossero nuove e inammissibili, e che la prescrizione non fosse mai iniziata a decorrere perché la professionista non aveva trasmesso la dichiarazione reddituale alla cassa. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 3 L. n. 335/1995, sostenendo che il dies a quo della prescrizione dei contributi coincide con la scadenza del termine di pagamento e non può essere subordinato all'invio della dichiarazione reddituale, specie quando l'ente sia comunque a conoscenza del rapporto di lavoro e del reddito; con il terzo motivo, in via subordinata, ha sostenuto che, anche a voler collegare la decorrenza della prescrizione dei contributi alla denuncia reddituale, per le sanzioni il termine dovrebbe decorrere dalla data della violazione e dunque dalla scadenza del termine per la comunicazione obbligatoria annuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati sulla base del principio consolidato secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine per il versamento, e non resta sospesa per la sola mancata trasmissione della dichiarazione reddituale da parte dell'iscritto. Ha precisato che, nella specie, il rapporto convenzionale con la ASL e l'ammontare del reddito erano conoscibili dall'ente previdenziale, sicché non era configurabile un occultamento doloso del debito contributivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare il merito e determinare l'effettivo ammontare dei contributi non prescritti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia previdenziale non può essere esclusa solo perché l'iscritto non abbia inviato la dichiarazione reddituale, se il credito contributivo è già esigibile o comunque conoscibile dall'ente.

  • art. 3 L. n. 335/1995

    La regola sulla prescrizione dei contributi previdenziali va applicata nel senso che il termine decorre dalla scadenza del versamento, non dalla ricezione della denuncia dei redditi da parte dell'ente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    È stata richiamata quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione decorre di regola dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del contributo, non dalla successiva o eventuale trasmissione della dichiarazione reddituale da parte dell'obbligato.
  • La mancata presentazione della dichiarazione reddituale non impedisce, di per sé, l'inizio della prescrizione quando l'ente previdenziale sia in grado di conoscere il rapporto obbligatorio e l'ammontare del reddito dovuto.
  • Non può essere equiparata la situazione di totale ignoranza dell'ente circa l'esistenza del rapporto contributivo a quella in cui il rapporto e i redditi siano comunque conoscibili tramite dati già disponibili all'amministrazione.
  • La prescrizione in materia previdenziale è questione di diritto rilevabile e qualificabile dal giudice indipendentemente dalle allegazioni delle parti.
  • Se viene accolto il motivo sulla prescrizione dei contributi, resta assorbita la censura relativa alla prescrizione delle sanzioni quando essa dipenda logicamente dalla medesima impostazione errata del dies a quo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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