Cassazione Civile, Sentenza n. 552/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società spagnola aveva chiesto il rimborso delle ritenute del 12% operate da una società italiana sugli interessi pagati nel 2007, invocando l'esenzione prevista dall'art. 26-quater del d.P.R. 600/1973 (recepimento della direttiva 2003/49/CE). L'Agenzia ha negato il rimborso per mancata prova dei requisiti: mancata dimostrazione del subentro nel prestito, carenza di documentazione bancaria, incertezza sulla qualifica di "beneficiario effettivo" e possibile durata contrattuale indefinita (clausola di rinnovo annuale automatica) in contrasto con il divieto per crediti con rimborso oltre 50 anni. La contribuente ha impugnato il diniego e le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano riconosciuto il rimborso; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione censurando, in particolare, l'errata valutazione del termine di rimborso e la mancata verifica sostanziale della qualità di beneficiario effettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile e infondato il primo motivo relativo all'interpretazione del termine di rimborso (anche per carenza del requisito di autosufficienza del ricorso). Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR non ha effettuato l'accertamento sostanziale richiesto dalla direttiva IRD e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (le cosiddette "sentenze danesi") circa la qualità di "beneficiario effettivo". La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e ha rinviato al giudice d'appello per che proceda agli accertamenti di fatto necessari, applicando i tre tests (substantive activity, dominion, business purpose) e valutando la documentazione probatoria sulla reale disponibilità e destinazione degli interessi. Ogni altra questione è stata dichiarata assorbita.
Norme richiamate
Direttiva 2003/49/CE (IRD)
Fonte primaria dell'esenzione per interessi tra società UE; stabilisce il concetto di "beneficiario effettivo" e la possibilità di controllo da parte dello Stato della fonte che il percettore sia soggetto impositivo nello Stato di residenza
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26-quater
art. 26-quater, commi 1, 2, 3, 4 e 6
Norma di recepimento che disciplina l'esenzione degli interessi nell'ordinamento italiano; richiede che il percettore sia beneficiario effettivo (comma 4) e prevede limiti quali l'esclusione per crediti con rimborso oltre 50 anni (comma 3 lett. c punto 5); comma 6 disciplina le attestazioni/autocertificazioni prodotte dal contribuente
Atto di recepimento della direttiva nel diritto italiano, richiamato nella motivazione come contesto normativo
Principio di vicinanza della prova: incombe sul contribuente dimostrare di essere beneficiario effettivo; l'Amministrazione deve invece provare l'abuso se lo invoca
Codice di procedura civile - art. 366 (n.6)
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e sintetizzare gli atti e i documenti su cui fonda la censura, pena l'inammissibilità del motivo
Richiamato per l'interpretazione secondo cui, in assenza di termine, le parti possono rivolgersi al giudice per la fissazione della scadenza del rimborso; supporta la considerazione che la sola clausola di rinnovo non rende necessariamente il prestito "infinito"
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 ("sentenze danesi")
Chiariscono che il concetto di "beneficiario effettivo" va interpretato in senso ampio e sostanziale alla luce dell'oggetto e del fine della direttiva; legittimano l'applicazione di tests sostanziali per individuare eventuali conduit companies e abusi
Cassazione - principi consolidati (es. Cass. n. 14756/2020, n.14905/2023 e altre)
La giurisprudenza di legittimità richiede che la qualifica di beneficiario effettivo sia provata dal contribuente attraverso l'esame di parametri-spia (substantive activity, dominion, business purpose); in mancanza, l'Amministrazione può dimostrare l'abuso
Massime di principio
- Spetta al contribuente che invoca l'esenzione dimostrare, in termini sostanziali, di essere il beneficiario effettivo dei flussi (onere di prova per vicinanza della prova).
- Il giudice di merito deve esaminare la qualità di beneficiario effettivo mediante i tre test principali: substantive activity (attività economica effettiva), dominion (capacità di disporre liberamente degli importi) e business purpose (ragioni economiche dell'interposizione), valutando i parametri-spia rilevanti.
- Una certificazione formale della residenza fiscale o una autocertificazione non sono di per sé sufficienti: occorre la prova della permanenza e disponibilità economica degli interessi nella sfera del percettore.
- La mera previsione di un termine annuale rinnovabile non comporta automaticamente che il credito sia "infinito" o ecceda il limite dei 50 anni; va valutato il contenuto effettivo della clausola e la condotta delle parti.
- Se il fisco contesta abuso o artificiosità, grava sull'Amministrazione l'onere di provare la costruzione artificiosa o lo scopo elusivo; diversamente l'assenza dei requisiti per qualificarsi beneficiario effettivo impedisce comunque il riconoscimento dell'esenzione.
- L'approccio "look-through" (vedere oltre la percipiente formale) è ammesso nei limiti della direttiva e solo se il destinatario finale è residente nell'UE e soddisfa i requisiti previsti.
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