Cassazione Penale, Sentenza n. 34528/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che applicava a Fabio Trotta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 3 e mesi 6. Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione di legge (art. 1 lett. a) D.Lgs. 159/2011) con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe dimostrato che Trotta vivesse con i proventi dei reati né l'assenza di altri redditi; 2) vizio di motivazione per non avere tenuto conto della revoca del "foglio di via obbligatorio" disposta dal Questore di Milano il 28/05/2020.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019 perché a Trotta era stata applicata la misura ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 159/2011; pertanto l'illegittimità della lett. a) non incide sul caso. Il secondo motivo è stato ritenuto palesemente inammissibile: il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e la Corte ha inoltre ritenuto la motivazione della Corte di merito del tutto adeguata, avendo spiegato che la revoca del foglio di via era stata adottata per favorire il rapporto di genitorialità, ma che, dopo la revoca, Trotta aveva comunque continuato a delinquere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (misure di prevenzione), art. 1, lett. a), b), c)
La misura è stata applicata ai sensi delle lett. b) e c); la dichiarazione di illegittimità della lett. a) da parte della Corte Costituzionale non è pertinente al caso concreto.
Corte Costituzionale, sentenza n.24 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a) del D.Lgs. 159/2011, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la pronuncia inconferente perché il provvedimento impugnato si fondava sulle lett. b) e c).
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e lett. e)
Indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge; vizio di motivazione). Tuttavia, nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; la censura della motivazione è ammissibile nella misura in cui si configuri come assenza o apparente motivazione (giurisprudenza richiamata).
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Provvedimento amministrativo "foglio di via obbligatorio" (misure di polizia amministrativa)
La revoca del foglio di via può essere considerata da parte del giudice di merito (ad es. per esigenze familiari), ma non esclude la valutazione complessiva della pericolosità se emergono successivi comportamenti delinquenziali.
Massime di principio
- Se la misura di prevenzione è adottata in base alle lett. b) o c) dell'art. 1 del D.Lgs. 159/2011, un'eventuale pronuncia di illegittimità relativa alla lett. a) non incide automaticamente sul provvedimento: il ricorso deve contestare la norma effettivamente applicata.
- Nel processo di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile soprattutto per violazione di legge; le censure esclusivamente critiche sulla valutazione delle prove o sulla motivazione sono difficilmente ammesse a meno che non si dimostri l'assenza o l'apparenza della motivazione.
- La revoca o modifica di provvedimenti amministrativi (es. foglio di via) non annulla automaticamente la rilevanza di successivi atti criminosi: il giudice valuta la condotta complessiva e la persistenza del pericolo sociale.
- Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione in Cassazione occorre focalizzarsi su errori di diritto o su contraddizioni formali nella motivazione, documentando in modo preciso il difetto logico-giuridico nel passaggio argomentativo.
- La difesa deve confrontarsi esplicitamente con i passaggi motivazionali della Corte di merito; un'argomentazione generica che non indica il punto motivazionale contestato è destinata all'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di pagare somme a favore della Cassa delle Ammende; valutare quindi il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.
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