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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42546/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.), sostenendo che la fattispecie fosse la c.d. "specifica" che richiede dolo specifico e non la c.d. "generale" a dolo generico; l'assoluzione per bancarotta distrattiva veniva addotta quale elemento probatorio a favore dell'assenza dello scopo di recare pregiudizio ai creditori. (2) eccezione di prescrizione del reato, deducendo che il termine di prescrizione decennale era già maturato e che la corte di appello non aveva indicato atti interruttivi idonei a sospenderlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e, in particolare, il primo motivo. Ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra la bancarotta documentale "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione o omessa tenuta a dolo specifico) e la "generale" (tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione dell'attività con dolo generico). La Cassazione ha censurato la sentenza impugnata per non avere chiarito se le scritture fossero del tutto inesistenti/privi di annotazioni o invece annotate in modo parziale/alterato, omissione che impedisce di capire quale delle due ipotesi applicare e quale dolo fosse richiesto. Per tale ragione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il vizio di prescrizione: non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione (anni 12 e mesi 6) tenuto conto degli atti interruttivi sussistenti, indicandosi tra essi la richiesta e il decreto di rinvio a giudizio e le sentenze di primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    La norma delimita due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: la "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta) che richiede dolo specifico; e la "generale" (tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione) che si realizza con falsità ideologica originaria e richiede dolo generico.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta semplice documentale; richiamata per distinguere le condotte colpose/meno gravi dall'ipotesi a dolo specifico prevista dall'art. 216.

  • art. 160 cod. pen.

    art. 160, comma primo e secondo, cod. pen.

    Stabilisce gli effetti dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha ritenuto atti interruttivi validi (richiesta e decreto di rinvio a giudizio, sentenze di merito) che impediscono la maturazione del termine massimo di prescrizione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    art. 611 cpp (testo riscritto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Regola il trattamento dei ricorsi per cassazione in camera di consiglio; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso presentato dopo il 30/06/2024.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Riferimento normativo per la riscrittura dell'art. 611 c.p.p.; utilizzato per motivare la procedura seguita dalla Corte nell'esame del ricorso.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se la condotta riguarda l'assenza/omessa istituzione dei libri o la loro tenuta con annotazioni false: l'una può integrare la bancarotta "specifica" (dolo specifico), l'altra la bancarotta "generale" (dolo generico).
  • Il giudice di merito deve descrivere con precisione i fatti contabili (libri non istituiti, libri lasciati in bianco, annotazioni originariamente false o omissioni parziali) perché la qualificazione giuridica e l'elemento soggettivo dipendono da tali dati.
  • L'omessa tenuta parziale dei libri può rientrare nell'una o nell'altra fattispecie a seconda se la condotta crei soltanto una parvenza contabile o consista in una soppressione/manipolazione sostanziale; è necessario dimostrare il dolo specifico per ricondurre l'omissione alla fattispecie "specifica".
  • Sulle questioni di prescrizione, gli atti interruttivi rilevanti (es. richiesta di rinvio a giudizio, decreto di rinvio, sentenze) devono essere valutati e indicati espressamente dal giudice di merito: la loro esistenza può impedire la maturazione del termine di prescrizione.
  • In sede difensiva conviene sollecitare che il giudice chiarisca e descriva le fonti probatorie relative alle scritture contabili (esame dei libri, perizie, documenti mancanti) per permettere corretta qualificazione giuridica e verifica dell'elemento soggettivo.

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