Cassazione Civile, Ordinanza n. 01487/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale definito con sentenza, aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso a carico dello Stato dopo aver tentato invano di recuperare il credito verso gli assistiti. Il Tribunale aveva liquidato solo una parte del dovuto; in sede di opposizione il professionista contestava il mancato riconoscimento di varie spese sostenute per il recupero del credito (istanza di ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., atto di precetto, procedura esecutiva mobiliare/presso terzi), oltre a chiedere gli aumenti tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 e a censurare i criteri di liquidazione e l'omessa indicazione analitica dei compensi per fase. Il giudice dell'opposizione aveva rigettato la domanda ritenendo non prodotti il ricorso monitorio e il decreto del giudice dell'esecuzione, e affermando che il giudice non potesse supplire alle carenze documentali della parte. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, in sintesi, la violazione delle norme sulla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio insolvente e sosteneva che le spese di recupero del credito fossero rimborsabili; contestava inoltre che il rigetto fosse fondato sulla mancata produzione di atti non rilevanti rispetto alle specifiche doglianze mosse in opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea e "eccentrica" la motivazione del Tribunale: il giudice dell'opposizione aveva rigettato la domanda per la mancanza di documenti relativi al monitorio e all'esecuzione, benché l'opponente chiedesse solo il riconoscimento di specifiche spese ulteriori, non già di quelle già liquidate o di quelle non oggetto di contestazione. La Corte ha ribadito che il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva per il recupero dell'onorario ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione da parte del giudice, ai sensi degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002. Accolto il primo motivo, gli altri tre sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La richiesta di ricerca telematica dei beni da pignorare è una delle attività di recupero del credito che, se necessaria e inutilmente espletata, può rilevare ai fini del rimborso delle spese sostenute dal difensore d'ufficio.
artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002
Sono le norme poste a fondamento del diritto del difensore d'ufficio alla liquidazione del compenso a carico dello Stato e al rimborso delle spese relative alla procedura infruttuosa di recupero del credito nei confronti dell'assistito.
art. 4, commi 1-bis e 2, del D.M. n. 55/2014
Erano richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto agli aumenti tariffari; la relativa censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio che non riesca a recuperare il proprio compenso dall'assistito può ottenere la liquidazione a carico dello Stato anche delle spese sostenute per l'inutile attività di recupero del credito, quando tali spese siano funzionali a dimostrare l'insolvenza del cliente.
- Il giudice dell'opposizione contro il decreto di liquidazione deve esaminare le specifiche doglianze dedotte con l'opposizione e non può fondare il rigetto sulla mancanza di documenti relativi a profili non contestati o già definiti nel provvedimento opposto.
- Quando il professionista chiede il rimborso di determinate spese di recupero del credito, la valutazione giudiziale deve essere coerente con l'oggetto effettivo della domanda: non è legittimo esigere la produzione di atti non decisivi rispetto alle voci concretamente controverse.
- Se viene accolto il motivo principale che investe l'an della liquidazione, restano assorbite le censure relative al quantum, agli aumenti tariffari e alla regolazione delle spese del giudizio di opposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01365/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01367/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →