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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38463/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio (capo A) e detenzione/porto illegali di arma da sparo (capo B). Motivi dettagliati: 1) mancata o difettosa trasmissione al Tribunale del riesame del file audio-video consegnato in sede d'indagine, con presunta compressione del diritto di difesa (violazione artt. 309 commi 5 e 10 c.p.p., artt. 111 Cost. e 358 c.p.p.); 2) mancata applicazione dell'obbligo di documentazione fotografica o fonica delle sommarie informazioni testimoniali ex art. 357 co. 3‑bis c.p.p. per i reati previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., con richiesta di nullità delle s.i.t.; 3) vizio di motivazione per non aver valutato l'astio delle persone offese e le contraddizioni delle loro dichiarazioni; 4) omissione dell'esame stub e mancato sequestro/analisi degli indumenti dei presenti; 5) illogicità della persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) considerato il periodo trascorso dalla precedente scarcerazione e la mancata ripresa di rapporti con le persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. In sintesi: 1) sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non si sia trattato di totale mancata trasmissione ma di trasmissione "difettosa"; il Tribunale del riesame poteva e ha valutato la rilevanza degli atti sulla base dell'annotazione di P.G. e della documentazione acquisita; il video non era decisivo e non consentiva identificazioni certe; 2) sul secondo motivo è stato confermato che la mancata fonoregistrazione o documentazione prescritta non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità assoluta delle s.i.t., essendo prevista l'assenza di specifica sanzione: il giudice deve però adottare motivazione "rafforzata"; 3) terzo e quarto motivo sono stati ritenuti in parte reiterativi e infondati: il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e coerente circa la credibilità delle persone offese, corroborata da elementi obiettivi (ferimento di Florindi, proiettili rinvenuti, dichiarazioni del vicino Ianotaro, riscontri sulle autovetture); la mancata esecuzione di stub o il rinvenimento dell'unica arma riconducibile a terzi non sono risultati decisivi alla luce del compendio indiziario; 4) quinto motivo: la Corte ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità e dalle modalità dell'evento e dall'elevata conflittualità tra le parti, ritenendo proporzionata la custodia in carcere. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    regola la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte distingue tra totale omissione (che può far venir meno la misura) e trasmissione difettosa, valutando la rilevanza in relazione alle annotazioni di P.G.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte valuta se l'omissione degli atti abbia effettivamente compresso tale diritto

  • art. 358 cod. proc. pen.

    richiamato in tema di documenti/attività istruttoria e diritto di difesa, integrando la censura sulla trasmissione di materiale probatorio

  • art. 357 cod. proc. pen.

    prevede modalità documentali per le sommarie informazioni testimoniali; la Corte afferma che la mancata adozione di tali modalità non comporta automaticamente nullità degli atti in assenza di specifica sanzione

  • art. 407 cod. proc. pen.

    disciplina i reati di particolare impatto sociale richiamati per l'applicazione delle regole sulla documentazione delle s.i.t.; la mancata registrazione non determina per Cassazione inutilizzabilità automatica

  • art. 181 cod. proc. pen.

    richiamato in merito alla nullità relativa degli atti; la Corte motiva sul fatto che non è prevista sanzione automatica per la mera mancata registrazione

  • art. 292 cod. proc. pen.

    regola la motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata nel dimostrare pericolo di reiterazione e gravità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

  • art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

    regole operative per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà dell'indagato

Massime di principio

  • La mancata o "difettosa" trasmissione a copie integrali di supporti informatici (es. video) non determina automaticamente l'annullamento della misura cautelare; il giudice del riesame deve valutare la rilevanza del supporto e può basarsi su annotazioni di P.G. se gli esiti sono adeguatamente riportati.
  • La mancata fonoregistrazione o documentazione fotografica delle sommarie informazioni testimoniali prevista dall'art. 357 c. 3-bis non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni: in mancanza di sanzione espressa, la contestazione va valutata nel merito e il giudice deve fornire motivazione rafforzata sulla credibilità delle dichiarazioni.
  • Contraddizioni fra dichiarazioni delle persone offese non escludono automaticamente la loro attendibilità se esistono riscontri oggettivi (ferimenti, rinvenimento di proiettili, dichiarazioni di testimoni terzi, riscontri sui veicoli). Il giudice può ritenere coerente il quadro indiziario anche con brevi discordanze formali.
  • L'assenza di accertamenti tecnici immediati (esame stub, sequestro di indumenti) può essere superata dalla presenza di un compendio indiziario significativo; tuttavia la difesa deve tempestivamente richiedere e documentare la necessità di tali accertamenti per contestarne la mancata esecuzione.
  • Per la permanenza della custodia cautelare la Corte valuta non solo il tempo trascorso ma la gravità, le modalità del fatto e l'elevata conflittualità: l'assenza di contatti successivi non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione se permangono elementi concreti di rischio.
  • In cassazione le censure sulla motivazione e sull'applicazione del diritto sono decisive; i rilievi di fatto ripetitivi o meramente ridiscutibili sono spesso ritenuti inammissibili se il giudice di merito ha dato motivazione logica e coerente.

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