Cassazione Penale, Ordinanza n. 35544/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 4 novembre 2022 per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori, era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, con ordinanza del 21 aprile 2026, ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 680 c.p.p. contro tale applicazione. Il ricorso per cassazione ha valorizzato il buon percorso intramurario del condannato; la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva già esaminato tale elemento, giudicandolo insufficiente alla luce della gravità dei fatti e del ruolo di vertice attribuito al ricorrente in un clan camorristico, della pendenza di un processo per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. e della revisione critica ancora embrionale, non accompagnata da iniziative risarcitorie o riparative né preceduta dalla sperimentazione di permessi premio. La doglianza è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito fattuale, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto già valutati dal Tribunale di sorveglianza, che aveva considerato il percorso intramurario ma lo aveva motivatamente ritenuto insufficiente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Resta quindi fermo il rigetto dell’appello e l’applicazione della libertà vigilata.
Norme richiamate
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Salvatore Lucente avverso l’ordinanza con cui in data 21.4.2026 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’appello ex art. 680 cod. proc. pen. relativo all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata
La disposizione è richiamata quale base dell’appello al tribunale di sorveglianza contro la decisione relativa alla misura di sicurezza.
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Salvatore Lucente avverso l’ordinanza con cui in data 21.4.2026 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’appello ex art. 680 cod. proc. pen. relativo all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con la sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli in data 4.11.2022 per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 12-quinquies L. n. 356 del 1992
La norma individua uno dei reati oggetto della condanna che costituisce il presupposto della misura di sicurezza impugnata.
art. 12-quinquies legge n. 356/1992
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Salvatore Lucente avverso l’ordinanza con cui in data 21.4.2026 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’appello ex art. 680 cod. proc. pen. relativo all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con la sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli in data 4.11.2022 per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 12-quinquies L. n. 356 del 1992
La norma individua l’altro reato oggetto della condanna posta a fondamento dell’applicazione della libertà vigilata.
della pendenza a suo carico di un processo per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
La pendenza del processo per estorsione aggravata è stata considerata dal Tribunale di sorveglianza tra gli elementi rilevanti nella valutazione della misura.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di sorveglianza mediante la semplice proposta di una lettura alternativa degli stessi.
- La valutazione della pericolosità e dell’adeguatezza della libertà vigilata può considerare congiuntamente la gravità dei fatti e il ruolo svolto, la pendenza di ulteriori procedimenti e la consistenza del percorso di revisione critica; un percorso intramurario favorevole può essere ritenuto insufficiente se il giudice ne motiva le ragioni.
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